Leggo questo stralcio da un sito:

Ma se il nuovo Codice Deontologico venisse approvato, l’Art. 22 ci obbligherebbe, nello svolgere l’attività di sostegno psicologico, ad attenerci “alle linee guida”, non meglio specificate. Ma in questo caso quali sarebbero le linee guida? Quali enti sarebbero autorizzati a elaborarle? Da chi sarebbero validate e revisionate? Con quali criteri?

Certo, con la virtù della fede potremmo pensare che l’Ordine degli Psicologi, in caso di approvazione del nuovo Codice Deontologico, si attrezzerebbe al più presto per tappare questa falla con provvedimenti adeguati. Ma sarebbe un caso alquanto singolare in cui si chiederebbe agli psicologi di approvare un contenitore prima di sapere quale potrà essere il contenuto.

Sarebbe come chiederci di firmare un assegno in bianco. E noi l’assegno in bianco no, non lo vogliamo firmare.

Ne ho già parlato in questo articolo sulle linee guida.

Tuttavia, ciò che vorrei ulteriormente chiarire è che il Codice Deontologico sottostà alla Legge, in questo caso la 24/17 che prevede l’utilizzo delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ciò significa che se anche dovesse rimanere in vigore l’attuale Articolo 22 in cui non campiono né le linee guida né le buone pratiche, non significa che le Psicologhe e gli Psicologi non possano rischiare di essere segnalati al proprio Ordine e, peggio, sanzionati perché non hanno rispettato le linee guida.

Teniamo sempre presente che i ricorsi contro le decisioni disciplinari degli Ordini arrivano in Tribunale. I Giudici fanno rispettare la legge, in questo caso la n. 24/17, che prevede l’utilizzo delle linee guida e, in assenza di esse, delle buone pratiche clinico-assistenziali. Il Tribunale potrebbe optare per una conferma della sanzione alla Psicologa e allo Psicologo perché è vero che l’attuale Articolo 22 non “impone” le linee guida, ma la legge sì. E la legge è sopra ogni Codice Deontologico (soprattutto non aggiornato).

Per non parlare di potenziali ricorsi contro le Psicologhe e gli Psicologi direttamente in Tribunale per richieste di risarcimento danni.

Per cui non approvare il nuovo Articolo 22 comporterebbe il rischio di potenziali conseguenze negative alle Psicologhe e agli Psicologi.

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