Articolo in costante aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 28/08/24

28 agosto 2024

Un gruppo di psicologi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro il nuovo Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) tramite referendum.

1. Motivazione apparente del TAR

Il primo punto del ricorso contesta la sentenza del TAR Lazio, sostenendo che essa si basi su una motivazione apparente e non abbia adeguatamente considerato la presunta violazione dell’art. 28 della legge n. 56/1989, che disciplina le modifiche al Codice Deontologico. I ricorrenti chiedono al Consiglio di Stato di riesaminare attentamente la questione e di pronunciarsi sulla legittimità del processo di approvazione del nuovo Codice.

2. Esclusione del voto elettronico

Il secondo punto del ricorso riguarda l’utilizzo esclusivo del voto telematico nel referendum. I ricorrenti sostengono che questa modalità violi il Regolamento per il voto elettronico e telematico del CNOP, che prevede l’adozione congiunta delle modalità telematiche ed elettroniche. L’esclusione del voto elettronico, secondo i ricorrenti, avrebbe limitato la partecipazione di coloro che non dispongono di una connessione internet adeguata o preferiscono votare in presenza.

3. Mancata sottoposizione a Referendum della “Premessa Etica”

Il terzo punto del ricorso contesta la decisione del CNOP di non sottoporre a referendum la “premessa etica” del nuovo Codice. I ricorrenti sostengono che questa scelta sia illegittima e che la premessa etica, così come formulata, leda l’autonomia degli psicologi. Inoltre, criticano la nuova formulazione del Codice in materia di consenso informato, sostenendo che essa limiti la tutela degli utenti, in particolare dei minori.

4. Validità del verbale di indizione del Referendum

Il quarto punto del ricorso contesta la validità del verbale di indizione del referendum, sostenendo che il documento prodotto dal CNOP sia una copia non conforme all’originale e che le firme presenti sul documento siano state apposte mediante scannerizzazione, invalidando così il verbale stesso.

5. Limitazione dei partecipanti al Referendum

Il quinto punto del ricorso contesta la scelta del CNOP di limitare il numero di potenziali partecipanti al referendum a 50.000. I ricorrenti sostengono che questa decisione sia stata presa per evitare un’ampia partecipazione e un possibile voto contrario al nuovo Codice.

6. Segretezza del voto telematico

Il sesto punto del ricorso solleva dubbi sulla segretezza del voto telematico, sostenendo che la modalità di voto scelta dal CNOP non garantisca l’anonimato e la segretezza del voto, principi fondamentali della democrazia. I ricorrenti chiedono una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per verificare la sicurezza del sistema di voto telematico.

7. Richiesta di risarcimento del danno

Infine, i ricorrenti si riservano di agire con un separato giudizio per il risarcimento del danno, qualora il Consiglio di Stato dovesse accogliere il loro ricorso e annullare il nuovo Codice Deontologico.

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