Articolo 22 del Codice Deontologico degli Psicologi e Articolo 5 comma 1 della Legge n. 24/17: la tutela del paziente attraverso l’obbligo di adottare condotte non lesive

L’articolo 22 del nuovo Codice Deontologico degli Psicologi italiani, intitolato “Condotte non lesive”, stabilisce che lo psicologo deve adottare condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente. Il comma 2 dell’articolo specifica che, nelle attività sanitarie, lo psicologo deve attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L’articolo 5 comma 1 della Legge n. 24/17, intitolata “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Entrambi gli articoli hanno come obiettivo principale la tutela del paziente attraverso l’obbligo di adottare condotte non lesive.

L’articolo 22 del Codice Deontologico degli Psicologi

L’articolo 22 del Codice Deontologico degli Psicologi si concentra sulla tutela del paziente attraverso l’obbligo di adottare condotte non lesive. Questo obbligo si concretizza in una serie di comportamenti che lo psicologo deve evitare, quali:

  • Qualsiasi forma di discriminazione, violenza o abuso
  • L’utilizzo del proprio ruolo professionale per ottenere vantaggi personali o per danneggiare altri

L’articolo 22 si pone in linea con i principi di etica e di deontologia professionale, che impongono a tutti gli psicologi di adottare comportamenti rispettosi della dignità e dei diritti delle persone.

L’articolo 5 comma 1 della Legge n. 24/17

L’articolo 5 comma 1 della Legge n. 24/17 si concentra sulla tutela del paziente attraverso l’obbligo di attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida sono documenti che forniscono raccomandazioni relative alle migliori pratiche per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento, la palliazione, la riabilitazione e la medicina legale. Le buone pratiche clinico-assistenziali, invece, sono basate sulle conoscenze scientifiche e sull’esperienza clinica.

L’obbligo di attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali consente di garantire un elevato livello di assistenza al paziente, riducendo il rischio di errori e di danni.

Correlazioni tra i due articoli: il nuovo Articolo 22 e l’Articolo 5 comma 1 della L. 24/17

I due articoli sono strettamente correlati tra loro. L’obbligo di adottare condotte non lesive, stabilito dal nuovo articolo 22 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi, si concretizza nell’obbligo di attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, stabilito dall’articolo 5 comma 1 della Legge n. 24/17.

In particolare, il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali consente alle Psicologhe e agli Psicologi di:

  • Fornire un’assistenza sicura ed efficace ai pazienti
  • Ridurre il rischio di errori e di danni
  • Tutelare la dignità e i diritti dei pazienti

Conclusioni

L’articolo 22 del nuovo Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi e l’articolo 5 comma 1 della Legge n. 24/17 sono due importanti strumenti per garantire la tutela del paziente. Insieme, questi articoli contribuiscono a garantire che le Psicologhe e gli Psicologi forniscano un’assistenza di alta qualità, sicura ed efficace, rispettando la dignità e i diritti dei pazienti.

Di seguito l’Articolo 5 comma 1 della L. 24/17 (maggiori info):

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita’ preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita’ del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche’ dalle societa’ scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Di seguito il nuovo Articolo 22 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi:

Articolo 22 – Condotte non lesive

La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.

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