di Catello Parmentola

Le cose istituzionali della professione non appassionano i colleghi. Un po’ perché avvertite lontane da quello che li tocca ogni giorno, un po’; per i tanti errori generazionali che abbiamo commesso, un po’ come segno dei tempi spezzettati che, in ogni ambito, viviamo.
Un effetto d’alone me le fa percepire, invece, ancora importanti (sapendo che la mia percezione non è la realtà) perché sono spesso sollecitato in confronti formali ed informali sulle cose istituzionali correnti, per esempio, adesso, sull’attesa prudenziale della sentenza Tar relativa al
referendum sulla revisione del Codice deontologico. Attesa prudenziale decisa all’unanimità dal
Cnop e che ne sta sospendendo l’entrata in vigore.

È troppo facile considerare la difformità formale di questa decisione per due motivi fondamentali: l’articolo 42 del C.D. prevede l’entrata in vigore del nuovo Codice 30 giorni dopo la proclamazione dei risultati; inoltre, quando non c’è sospensiva, non si sospende, pena l’inficiare
questo istituto giuridico.
Anche perché i rinvii rendono i tempi sospesi dell’attesa non prevedibili.
È così facile considerare queste difformità che sicuramente sono state considerate anche dai Consiglieri Cnop.

Tuttavia, c’è in questo caso un’eccezione che lo rende speciale: la funzione disciplinare è accreditata agli Ordini territoriali e, quindi, estremamente ‘distribuita’.
E gli Ordini territoriali non hanno scampo rispetto al rischio di disallineamento sia tra i Procedimenti che nei Procedimenti.
Essendo problematica una sospensione prudenziale di tutti gli Ordini territoriali della loro funzione disciplinare, con altre conseguenti rischiose frontiere di esposizione formale, rischiano ricorsi se fanno riferimento al Codice vigente in deroga alla dovuta entrata in vigore della sua revisione; rischiano, a maggiore ragione, ricorsi se fanno riferimento al Codice nuovo che potrebbe ancora essere inficiato da un’eventuale sentenza avversa.

Si trattava, quindi, solo di ammettere una difficoltà inestricabile e pensare nei termini di
costo maggiore o costo minore.
Da questo punto di vista, l’attesa prudenziale del Cnop può avere un senso sostanziale, al di là della
ratio formale.

E d’altronde il Diritto non è insensibile alle tutele che hanno una loro comprensibile e dimostrabile logica.

Ma la cosa che mi ha colpito è che ho apprezzato è che tutti consiglieri Cnop hanno avuto una comprensione matura e condivisa della difficoltà istituzionale.
Invece di approfittare per polemiche politiche, hanno protetto con l’unanimità la scelta prudenziale. Non esistono ‘sì’ che uniscono e non esistono ‘no’ che uniscono: possono esistere però certe sensibilità istituzionali e certe unanimità che uniscono.
Questa maturità istituzionale dimostrata è un valore e va rivendicata alla grande.
Spero davvero che questo valore non venga adesso dilapidato da sottordini e sottopensieri con quei ricorrenti impazzimenti ‘siamo uguali ma diversi, diversi ma uguali’ alla Palombella rossa di Moretti: la distinzione è la distinzione, non una ragione sociale o ideologica.

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