Domande e risposte sul nuovo Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi

Articolo in costante aggiornamento: ultimo aggiornamento 28/06/23

Leggi anche 10 domande e risposte sul nuovo codice deontologico delle psicologhe e degli psicologi

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1. (sull’articolo 31): Leggendo adesso il testo del nuovo codice, forse si intende che i minorenni non possono essere obbligati dai genitori ad intraprendere un percorso..

In realtà, l’obbligo non c’è mai stato. I genitori possono “portare” il figlio dalla psicologa, ma quest’ultima valuterà sulla base dell’età e della maturità della persona minorenne se ci sono i presupposti per intraprendere/continuare/interrompere il trattamento psicologico.

2. (sull’articolo 31): cosa succede in caso di assenza del consenso da parte dei genitori? In precedenza, se lo psicologo riteneva necessario l’intervento, aveva l’obbligo di di darne comunicazione all’Autorità Tutoria. Quindi poteva intervenire. Ora deve rimettersi alla decisione del Giudice. Potete spiegarlo meglio?

In caso di assenza di consenso informato la psicologa deve interrompere l’intervento sanitario, così come previsto dalla L. 219/17 agli artt. 1 e 3, poiché è rischioso continuare un trattamento psicologico se uno o entrambi i genitori ritirano il consenso informato.

3. (sull’articolo 31): riguardo all’articolo sui minorenni: se va firmato dai genitori o dai tutori in che senso deve essere comprensibile in base all’età del minore?

Nel senso che bisogna sempre mettere in grado di tenere in considerazione la volontà della persona minorenne rispetto alla prestazione psicologica che si intende erogare. Ovviamente in base alla sua età e alla sua maturità. Ad esempio, un ragazzino di 15 anni che rifiuta l’intervento psicologico, la psicologa dovrà tenerne conto.

4. (sull’articolo 12): il nuovo articolo 12 parla di “sommarie informazioni”. Cosa sono e che differenza c’è con la testimonianza?

Le sommarie informazioni (le c.d. “SIT”) sono previste nei casi ex artt. 351 c.p.p. e 362 c.p.p. Il 351 fa riferimento alla SIT innanzi alla Polizia Giudiziaria (Polizia e Carabinieri), mentre il 362 innanzi al Procuratore (Pubblico Ministero). In questi due casi, la psicologa ha l’obbligo di segreto professionale. Non ci sono deroghe a meno che la Psicologa venga svincolata per vie scritte dal cliente. La testimonianza è prevista solo ed esclusivamente in udienza innanzi al Giudice e si fa riferimento all’art. 200 c.p.p.: in questo caso solo il Giudice può ordinare alla Psicologa di testimoniare.

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