Certamente, qualsiasi psicologo ha l’obbligo di referto o denuncia.
Tra l’altro, i CAV – Centri Antiviolenza – ricevono solitamente fondi pubblici per cui lo psicologo ricopre la funzione di pubblico ufficiale, per cui vige:
– obbligo di referto: ex artt. 334 cpp e 365 cp
– obbligo di denuncia: ex art. 331 cpp
Rispetto ai contenuti del referto o della denuncia: art. 13 Codice Deontologico