Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

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(33) In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima potrebbe essere sottoposta a tanta coercizione dall’autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti della sanità di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio imminente di danno fisico grave. Tale segnalazione è giustificata in quanto tali atti potrebbero non essere denunciati da coloro che li subiscono o ne sono testimoni diretti. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne che riguardano i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario, sociale o educativo, che entra in contatto con il minore vittima se ha fondati motivi per ritenere che il minore abbia subito un danno fisico grave. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza. Dovrebbe tuttavia essere tutelato il segreto professionale in conformità dell’articolo 7 della Carta, in quanto giustificato dal ruolo fondamentale attribuito agli avvocati in una società democratica. Se previsto dal diritto nazionale, dovrebbe essere tutelato anche il sigillo sacramentale o principi equivalenti applicabili al fine di salvaguardare la libertà di religione. La possibilità per i professionisti di segnalare tali casi di violenza lascia inoltre impregiudicate le norme nazionali in materia di segretezza delle fonti di informazione nel contesto dei media.

CAPO 3

PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 14

Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica

4. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti della sanità soggetti a obblighi di riservatezza possano segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave risultante da violenza contro le donne o da violenza domestica.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, se la vittima è un minore, fatte salve le norme sul segreto professionale oppure, se previsto dal diritto nazionale, il sigillo sacramentale o principi equivalenti, i professionisti soggetti agli obblighi di riservatezza a norma del diritto nazionale possano segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che un minore abbia subito un danno fisico grave a causa di violenza contro le donne o di violenza domestica.

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