Una delle domande che vengono poste dai Colleghi:
svolgo la professione privata. Un paziente mi ha riferito che un suo parente sta abusando sessualmente di una persona minore d’età. Per evitare di sporgere denuncia, posso fare una segnalazione anonima in Procura?
Risposta:
1. Non vi è obbligo di denuncia per gli psicologi che lavorano in ambito privato, ma lo psicologo “valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” (Art. 13 C.D.).
2. Se lo psicologo avesse intenzione di denunciare sicuramente dovrebbe riferirlo al paziente con evidenti ripercussioni sul rapporto terapeutico. Lo psicologo verrebbe convocato dalla Procura per Sommarie Informazioni Testimoniali, così come il suo paziente (molto probabilmente).
3. La segnalazione anonima. Per alcuni potrebbe rappresentare un ottimo stratagemma per non esporsi, evitando così eventuali querele/denunce per violazione del segreto professionale e segnalazioni al Consiglio dell’Ordine per lo stesso motivo. Inoltre, con la segnalazione anonima il rapporto terapeutico verrebbe salvaguardato.
4. Se lo psicologo dovesse valutare la presenza di un “grave pericolo per la vita o per la salute psicofisica” della persona minore d’età, la denuncia è l’unico atto di tutela. La segnalazione anonima scarica la coscienza e la responsabilità, ma non rappresenta una atto nell’interesse della persona minorenne: non siamo sicuri che quella segnalazione anonima venga presa in considerazione dalla Procura.
5. Una questione deontologica e di lealtà del rapporto terapeutico. Effettuata la segnalazione anonima, lo psicologo come riuscirebbe a gestire questo segreto con il paziente? Magari il paziente, dopo qualche seduta, inizia a raccontare allo psicologo che quel parente è stato arrestato oppure quella persona minorenne allontanata dalla famiglia e la questione sta creando molti disagi allo stesso paziente e ai suoi familiari. Situazione difficile da gestire per lo psicologo.
6. Si suggerisce sempre una consulenza presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

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2 Comments

  1. Mara 25 Maggio 2023 at 17:13 - Reply

    Buongiorno,
    mi perdoni per il disturbo: seguendo i Suoi diversi video e avendo letto gli interessantissimi post inseriti nella bacheca, vorrei chiederLe gentilmente un chiarimento relativo all’articolo 13 se possibile. Lo riporto qui di seguito
    E’ corretto dire che generalmente per i reati procedibili d’ufficio è fondamentale darne notizia all’autorità giudiziaria ma con delle differenze: lo psicologo che opera privatamente denuncia redigendo un referto (dove nello specifico, se il pz è vittima vige quest’obbligo, qualora fosse invece autore o ci siano rischi per il professionista decade tale obbligo). Per il Pubblico, invece, vi è sempre l’obbligo di denuncia (è corretto aggiungere anche “di referto?”), redigendo un rapporto

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