Certamente, qualsiasi psicologo ha l’obbligo di referto o denuncia.
Tra l’altro, i CAV – Centri Antiviolenza – ricevono solitamente fondi pubblici per cui lo psicologo ricopre la funzione di pubblico ufficiale, per cui vige:
– obbligo di referto: ex artt. 334 cpp e 365 cp
– obbligo di denuncia: ex art. 331 cpp
Rispetto ai contenuti del referto o della denuncia: art. 13 Codice Deontologico
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Vi ricordo che la Convenzione di Istanbul dice (art. 18, comma 4)” La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati”.
Quante donne andrebbero nei Centri antiviolenza se sapessero con certezza che le operatrici che dovrebbero ascoltarle, seguire i loro tempi e proteggerle, andranno immediatamente a denunciare il maltrattante?
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Buongiorno,
qui non si parla di coartazione della volontà della (presunta) vittima, ma di un obbligo di legge ex art. 331 cpp.