L’attuale Articolo 31 vincola tutte le Psicologhe che lavorano in ambito scolastico. Infatti, per tutte le “prestazioni professionali” (così inizia l’attuale Art. 31) è necessario il consenso informato. Per cui, ad esempio, anche se la Psicologa dovesse svolgere un’attività di formazione all’interno della scuola con docenti e studenti sui rischi del web, avrebbe bisogno di acquisire il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Nel nuovo articolo 31, “prestazioni professionali” lascia il posto a “trattamenti sanitari”.

Questa modifica ha importanti conseguenze per le Psicologhe scolastiche. Nel contesto scolastico, infatti, le Psicologhe si occupano di una vasta gamma di attività, che vanno dal sostegno psicologico ai bambini e agli adolescenti, alla promozione del benessere psico-emotivo, alla prevenzione del disagio. Alcune di queste attività non hanno finalità sanitarie, per cui non è necessario acquisire il consenso informato.

In base all’attuale articolo 31, le Psicologhe scolastiche devono sempre acquisire il consenso dei genitori o del tutore per poter svolgere (tutte) queste attività. Questo può comportare una serie di difficoltà, soprattutto nei casi in cui i genitori non sono disponibili o non sono d’accordo.

Il nuovo articolo 31, invece, svincola le Psicologhe scolastiche dall’obbligo di acquisire il consenso dei genitori o del tutore per le attività non sanitarie. Ciò permetterà alle Psicologhe di svolgere il loro lavoro in modo più efficace e di garantire un accesso più equo alle prestazioni psicologiche a tutti i bambini e gli adolescenti.

La Psicologa che eroga una prestazione senza una finalità sanitaria “fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza”. E questo è il nuovo Articolo 4 del Codice Deontologico.

Come si può pacificamente evincere i nuovi Articoli 31 e 4 sono strettamente correlati tra loro nei casi di prestazioni psicologiche senza una finalità sanitaria erogate nell’ambito della psicologia scolastica.

Qualche esempio di svincolo secondo il nuovo Articolo 31:

  • sportello ascolto: richiesto consenso informato sanitario
  • sostegno psicologico: richiesto consenso informato sanitario
  • docenza/formazione: NON richiesto consenso informato sanitario
  • prevenzione/potenziamento delle risorse in classe: NON richiesto consenso informato

Naturalmente, è responsabilità della Psicologa stabilire la tipologia di prestazione (sanitaria/non sanitaria) e prevedere o meno il consenso informato sanitario, anche con il supporto del proprio Ordine di appartenenza, mediante linee guida e consulenze.

Altri esempi:

Esempio di prestazioni professionali (sanitarie) all’interno dell’ambito scolastico che prevedono l’acquisizione del consenso informato sanitario (c.d. “trattamenti sanitari”):

– diagnosi
– abilitazione-riabilitazione
– osservazione
– sostegno psicologico
– prevenzione*
*escluse le campagne informative/divulgative e di sensibilizzazione

Il secondo capoverso dell’art 1 della legge 56/89 recita : “Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.’

Esempi di prestazioni professionali (non sanitarie) all’interno dell’ambito scolastico che non prevedono l’acquisizione del consenso informato sanitario:
– didattica/formazione/informazione/divulgazione/sensibilizzazione
– ricerca (l’attività di ricerca è disciplinata dall’art. 9 del Codice Deontologico allorquando si fa riferimento ad un differenziato e specifico “consenso informato” non sanitario)

Di seguito il nuovo Articolo 31:

Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci

I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.

La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.

Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria.

Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Di seguito il nuovo Articolo 4:

Articolo 4 – Principio del rispetto e della laicità

La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.

La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.

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