L’assicurazione CAMPI (così come tutte le altre Assicurazioni R.C. Professionale) per Psicologi è già conforme alla Legge n. 24/17 (c.d. “legge Gelli-Bianco) che prevede per tutte le professioni sanitarie l’obbligo di attenersi alle linee guida delle Società Scientifiche accreditate presso il Ministero Salute.

Per cui il nuovo Articolo 22 che sancisce l’attenersi alla linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali non fa altro che richiamare il dettato normativo della L. 24/17 (Art. 5 comma 1) per cui l’Assicurazione CAMPI è già conforme.

Leggi l’informativa dell’Assicurazione CAMPI che sul sito chiarisce che:

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PROFESSIONALE

LA POLIZZA È CONFORME ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE N. 24/2017, c.d. LEGGE GELLI.

Riguarda i danni involontari cagionati a terzi (compresi i pazienti e i clienti, nonché i beni e i dipendenti di strutture pubbliche e private frequentate) durante l’esercizio, anche a titolo di volontariato, della propria attività professionale di psicologo o psicoterapeuta e di dottore in tecniche psicologiche, nonché le spese di difesa. Comprende la responsabilità civile derivante dalla gestione dello studio privato, nonché i reclami derivanti da infrazioni della normativa sulla privacy (c.d. GDPR) e l’esercizio dell’attività di Pet therapy. Sono previste due alternative di massimali, ossia Euro 1.500.000 oppure Euro 2.500.000 per evento e per anno, a costi assolutamente irreperibili sul mercato su base individuale. Comprende la colpa grave ed ha pregressa illimitata. La copertura, a richiesta,  prevede anche l’estensione postuma per i reclami che dovessero pervenire nei dieci anni successivi alla cessazione dell’attività per qualsiasi causa. È prevista, altresì, una specifica sezione per la garanzia Spese Legali illustrata qui di seguito.

In sintesi, in caso di contenzioso, ogni compagnia assicurativa valuterà se la Psicologa e lo Psicologo avranno seguito le linee guida ovvero rispettato la Legge Gelli-Bianco per verificare la copertura assicurativa. Sia se passa il Sì al referendum, sia se passa il NO

Per tale motivo, il nuovo Articolo 22 introduce il chiarimento che è necessario seguire le linee guida, normativa già presente dal 2017. Siamo nel 2023.

 

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