Lo Psicologo ha l’obbligo di testimoniare sui fatti inerenti un suo paziente?
Iniziamo con il vedere cosa dice il nostro Codice Deontologico all’art. 12:

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

La prima parte appare abbastanza chiara: lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza per non violare il segreto professionale (art. 11 C.D.).
Ma se viene citato per recarsi in Tribunale a testimoniare, lo psicologo ha l’obbligo di presentarsi?
Sì, però chiarendo di essere vincolato dal segreto professionale per cui ci si astiene dal rendere testimonianza. Maggiori info qui.
Si faccia riferimento all’art. 200 c.p.p.:

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [256 2, 271].
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni [195 7].

Mentre il 201 c.p.p. è dedicato ai pubblici ufficiali:

1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [c.p. 357], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [c.p. 326; c.p.p. 204, 256 2].
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 commi 2 e 3.

In quest’ultimo caso si pensi ai Periti/CTU o di psicologi presso strutture sanitarie pubbliche con funzione di pubblico ufficiale.
In caso di rivelazione del segreto professionale si applica l’art. 622 c.p.:

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto (1), lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Quali sono i casi in cui lo psicologo può testimoniare svincolandosi dal segreto professionale?
Nei casi previsti dall’art. 13 che è spiegato in questo articolo.
In ogni caso lo Psicologo, come prevede l’art. 12, potrebbe richiedere e ottenere un valido consenso (scritto) da parte dell’assistito per farsi autorizzare a testimoniare, ma dovrebbe valutare attentamente se farne uso perché, prima di ogni cosa, viene la salute psicologica del soggetto.
Nel caso in cui uno psicologo fosse citato in giudizio per testimoniare, sarebbe meglio chiedere una valutazione della propria posizione ad un avvocato di fiducia e/o all’Ordine di appartenenza.
 

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