Riguardo alla discussione sul nuovo Articolo 12 del Codice Deontologico degli Psicologi ho creato due scene in Tribunale in cui una Psicologa viene citata come testimone. – Articolo aggiornato alle 10.37 del 24/09/23.

SCENA 1, secondo il parere del Prof. Calvi: siamo sempre vincolati al segreto professionale

Giudice: Dottoressa psicologa, lei è stata citata come testimone in questa udienza. È a conoscenza del motivo per cui è stata chiamata a testimoniare?

Psicologa: Sì, sono stata citata perché ho avuto in cura il signor Rossi, che è imputato nel processo in corso.

Giudice: Bene. Lei è vincolata dal segreto professionale?

Psicologa: Sì, sono vincolata dal segreto professionale.

Giudice: In base al comma 2 dell’articolo 200 del codice di procedura penale, il giudice ha motivo di dubitare che il segreto professionale invocato per esimersi dal deporre sia infondato. Pertanto, io ordino alla Dottoressa psicologa di testimoniare.

Psicologa: Mi dispiace, ma non posso testimoniare. Sono vincolata dal segreto professionale.

Giudice: Signora psicologa, lei è consapevole che la sua condotta potrebbe integrare il reato di reticenza ex articolo 372 del codice penale?

Psicologa: Sono consapevole, ma non posso violare il segreto professionale.

Giudice: Bene, in tal caso io mando gli atti in Procura per agire contro la Dottoressa psicologa per il reato di reticenza.

Psicologa: Va bene, accetto le conseguenze delle mie azioni.

Giudice: L’udienza è sospesa.

Conclusioni prima scena: la Psicologa deve dare l’incarico ad un Avvocato di fiducia per difendersi considerato che verrà iscritta nel Registro Generale Notizie di Reato (RGNR) per ipotesi di reato ex art. 372 c.p. (falsa testimonianza/reticenza)

SCENA 2, secondo il parere del Prof. Gulotta: siamo sempre vincolati al segreto professionale, ma un ordine dell’Autorità Giudiziaria, adeguatamente motivato costituisce una «giusta causa di deroga»

GIUDICE: Dottoressa psicologa, è stata citata come testimone in questo procedimento. Lei ha dichiarato di volersi avvalere del segreto professionale.

PSICOLOGA: È esatto, signore giudice.

GIUDICE: Mi spieghi in base a cosa ritiene di essere vincolata dal segreto professionale.

PSICOLOGA Ho avuto in cura il signor Rossi, l’imputato in questo procedimento. Nel corso delle sedute, mi ha confidato delle informazioni che sono coperte dal segreto professionale.

GIUDICE: Mi risulta che il signor Rossi sia accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Le informazioni che le ha confidato riguardano questo reato?

PSICOLOGA: In parte sì.

GIUDICE: In base al comma 2 dell’articolo 200 del codice di procedura penale, ho motivo di dubitare che il segreto professionale invocato per esimersi dal deporre sia infondato. Ordino alla signora psicologa di testimoniare.

PSICOLOGA: Mi dispiace, signore giudice, ma non posso testimoniare. Sono vincolata dal segreto professionale.

GIUDICE: La invito a riflettere sulla sua decisione. Se non testimonierà, sarà dichiarata reticente perché [spiega il motivo per cui è infondato il segreto professionale]

PSICOLOGA: Capisco, signore giudice, allora testimonio.

GIUDICE: Bene, prego, continuiamo.

Conclusioni seconda scena: la Psicologa deve dare l’incarico ad un Avvocato di fiducia per difendersi considerato che verrà iscritta nel Registro Generale Notizie di Reato (RGNR) per ipotesi di reato ex art. 622 c.p. (violazione del segreto professionale). La querela arriva dal paziente, ad esempio.

Conclusioni delle conclusioni scene prima e seconda: è la legge ad essere ambigua, nello specifico l’art. 200 Codice Procedura Penale in cui da una parte sostiene che i professionisti sanitari siano sempre vincolati al segreto professionale, dall’altra al comma 2 sostiene che se il Giudice dubita del vincolo, ti può ordinare di testimoniare. Questo secondo comma è stato creato per salvaguardare il sacrosanto potere discrezionale del Giudice.

Il nuovo Articolo 12 del Codice Deontologico nell’ultima parte in cui recita: “e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice” non fa altro che avvisare, mettere in guarda, gli Psicologi di questa eventualità. L’attuale Articolo 12, invece, ne è sprovvisto, non informando correttamente gli Psicologi dell’eventualità che un Giudice possa ordinare di testimoniare. Situazioni complesse su cui regna una vasta giurisprudenza di legittimità (Cassazione) e proprio per questo il nuovo Articolo 12 fa una cosa che fino ad ora non ha fatto: informare.

Articolo 12 – Testimonianza

La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommarie informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione.

La psicologa e lo psicologo possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione.

In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.

Art. 200 Codice Procedura Penale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1);
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [256 2, 271]

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni [195 7]

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