Aggiornamento: 08.07.18
#1 – Svolgo attività di Psicologo all’interno di un Istituto Scolastico tramite il c.d. “sportello ascolto”. Come mi regolo con il consenso informato?
Il consenso informato per i minorenni, regolamentato dal nostro Codice Deontologico (art. 31), prevede la firma di entrambi i genitori, nello specifico da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per cui lo psicologo è tenuto ad acquisire il consenso anche nell’ambito di questa attività professionale. Lo Psicologo è tenuto ad informare i genitori dettagliatamente in cosa consiste la prestazione psicologica, gli obiettivi, i limiti, la durata, la modalità. Informare i genitori anche sui contenuti degli artt. 11, 12, 13 del Codice Deontologico.
Attenzione: anche un primo colloquio con il minore deve essere preceduto dal consenso informato.
#2 – Come acquisisco il consenso informato, di volta in volta o all’inizio del progetto “sportello ascolto”?
Dipende dagli accordi con il Dirigente scolastico. Di volta in volta, dietro richiesta di un familiare/docente, oppure all’inizio del progetto la scuola potrebbe procedere con l’acquisizione del consenso informato collettivo (ad esempio di una o più classi).
#3 – La fattura va emessa con IVA o senza IVA?
Se il progetto “sportello ascolto” prevede una prestazione sanitaria (sostegno psicologico, consulenza ecc.) non va applicata l’IVA.
#4 – Obbligo di referto/denuncia a chi?
In caso di obbligo di referto (art. 13 Codice Deontologico) va inoltrato alla Procura o Questura o Carabinieri. Stessa procedura in caso di denuncia. La differenza tra referto e denuncia in questo articolo.
Tuttavia, bisogna sapere che la funzione dello Psicologo che opera negli istituti scolastici è di Pubblico Ufficiale (concetto chiarito dalla Cassazione). E’ necessario stipulare un contratto chiaro e con la scuola che preveda clausole ben definite in caso di obbligo di referto/denuncia.
#5 – Esempio errato di consenso informato
Di seguito, un modulo di consenso informato scaricato liberamente e a caso dal sito di un Istituto Scolastico. Appare errato poiché non contiene alcuna informazione sulla tipologia del trattamento sanitario (limiti, scopi, durata ecc). Inoltre fa riferimento ad un “genitore affidatario”, ma l’affidamento è una cosa, la responsabilità genitoriale è un’altra. L’art. 31 C.D. parla di “potestà genitoriale” (responsabilità genitoriale). Come specificato sopra, il consenso deve essere firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale (solitamente entrambi i genitori).

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2 Comments

  1. Alice Rizzo 30 Gennaio 2018 at 10:18 - Reply

    Buongiorno,
    sono una psicologa psicoterapeuta che inizierà a breve proprio uno sportello ascolto in un Istituto Comprensivo, quindi con minori … il link al fac-simile del consenso informato minori non si apre e sarei molto interessata a trovarne uno corretto.
    La ringrazio per la disponibilità

    • Marco Pingitore 30 Gennaio 2018 at 10:38 - Reply

      Gentilissima Alice,
      il fac-simile che ho caricato è un modello errato, a dimostrazione che nella maggior parte degli Istituti i moduli del consenso informato sono fatti male.
      Scaricalo dal sito del tuo Ordine, ma adattalo alla specifica prestazione sanitaria che andrai a compiere con i minori.
      Inoltre, il modulo andrà sottoscritto “da chi esercita la responsabilità genitoriale” innanzi a te, fornendo la possibilità di illustrare anche a voce gli obiettivi e i limiti dello “sportello d’ascolto”.
      Cordiali saluti.
      Marco Pingitore

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