Con la revisione del Codice Deontologico vengono aggiornati anche gli articoli 24 e 31 riguardanti il consenso informato sanitario adulti/minorenni/incapaci alla luce della Legge 219/17.
L’Ordine degli Psicologi della Calabria mette a disposizione sin dal 2020 i moduli aggiornati alla normativa vigente (Legge 219/17).
All’interno della seguente cartella Drive potrai trovare i seguenti fac-simile costantemente aggiornati alla normative vigente e ai nuovi Articoli 24 e 31 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi (a cura di Marco Pingitore):
- consultorio familiare (SSN)
- centro salute mentale (SSN)
- studio privato (maggiorenni e minorenni)
Naturalmente, i moduli rappresentano dei fac-simile da adattare al caso specifico.
Articolo 24 – Consenso informato sanitario nei confronti di persona adulte capaci
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa e dello psicologo.
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
La psicologa e lo psicologo informano la persona interessata in modo comprensibile, completo, e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci
I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.
La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.
Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria.
Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
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