Dal 21 al 25 settembre si terrà il referendum online sul Codice Deontologico.

La votazione avverrà esclusivamente in modalità online.

Per esprimere il proprio voto sarà necessario accedere all’area riservata con SPID o CIE e accedere alla piattaforma di voto VotarePA ed esprime e la propria preferenza.

Il quesito referendario su cui siete chiamati ad esprimervi è: “Approvate voi il codice deontologico delle psicologhe e degli psicologi italiani, come modificato dalla deliberazione del CNOP n. 14 del 28 aprile 2023?

5 ipotesi sull’Articolo 31 del Codice Deontologico: se passa il Sì cosa succede, se passa il NO cosa succede.

Se stai leggendo con uno smartphone ruotalo in orizzontale per visualizzare correttamente la tabella.

Se passa il Sì al Referendum Se passa il No al Referendum
1 L’acquisizione del consenso informato è prevista solo nei casi di trattamenti sanitari, cioè nei casi di prestazioni psicologiche con finalità sanitaria L’acquisizione del consenso informato è prevista per tutte le prestazioni professionali, con o senza finalità sanitaria
2 Se una Psicologa scolastica tiene una conferenza sul bullismo (prestazione senza finalità sanitaria) in un Istituto Scolastico non è vincolata all’art. 31 del Codice, per cui non è necessaria l’acquisizione del consenso informato Se una Psicologa scolastica tiene una conferenza sul bullismo (prestazione senza finalità sanitaria) in un Istituto Scolastico è vincolata all’art. 31 del Codice, per cui è necessaria l’acquisizione del consenso informato
3 Una Psicologa tiene in debita considerazione la volontà della persona minorenne prima di intraprendere qualsiasi trattamento sanitario nei suoi confronti Prevale una visione di stampo paternalistica in cui la persona minorenne non “esiste”, così come non “esiste” la sua volontà. I genitori potrebbero recarsi dalla Psicologa per cercare di “imporre” un trattamento sanitario nei confronti del figlio.
4 Se viene meno il consenso informato di uno o entrambi i genitori e la Psicologa ritiene necessario il trattamento sanitario, ogni decisione è rimessa all’Autorità Giudiziaria. In sintesi, la Psicologa sospende la prestazione in attesa di un eventuale riscontro da parte dell’Autorità Giudiziaria. Se viene meno il consenso informato di uno o entrambi i genitori e la Psicologa ritiene necessario il trattamento sanitario continua la prestazione informando l’Autorità Tutoria (rectius “l’Autorità Giudiziaria”). Ancora un approccio paternalistico molto rischioso (penale/civile) per la Psicologa che continuerebbe la prestazione in assenza di consenso informato.
5 La definizione “potestà genitoriale” viene definitivamente sostituita da “responsabilità genitoriale” così come vuole il D.Lgs n. 154/13. La differenza è sostanziale.  La definizione “potestà genitoriale” connota l’articolato di una visione patriarcale e paternalistica.

Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Total Views: 369Daily Views: 1