Il nuovo Articolo 12 contiene l’introduzione del termine “sommarie informazioni” per chiarire come deve comportarsi la Psicologa innanzi a convocazioni da parte della Polizia Giudiziaria e/o Procura della Repubblica.

Il termine “sommarie informazioni” lo troviamo negli articoli 351 e 362 del Codice di Procedura Penale. Le sommarie informazioni, a differenza della testimonianza, sono delle dichiarazioni rilasciate all’interno di un procedimento delle indagini preliminari della Procura della Repubblica.

In sintesi:

  • Art. 351 cpp: quando vieni convocato dalla Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri, GdF)
  • Art. 362 cpp: quando vieni convocato dalla Procura della Repubblica (Pubblico Ministero)

In entrambi i casi, come introdotto dal nuovo Articolo 12, la Psicologo non deve MAI rilasciare dichiarazioni per non correre il rischio di violare il segreto professionale. MAI, nemmeno dietro pressioni. Come chiarito dal nuovo Articolo 12, è possibile “parlare” solo “in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione”. Altrimenti, bocca cucita.

Mentre in caso di testimonianza (innanzi al Giudice, in udienza in Tribunale), la Psicologa è sempre vincolata al segreto professionale, ma il Giudice, in alcuni casi, può ordinarle di testimoniare ex art.  200 comma 2 cpp.

Chiaramente, se è la Psicologa ad aver sporto una denuncia o ad aver trasmesso un referto (cfr, Art. 13 CD), quando verrà convocato dalla Polizia Giudiziaria/Procura a rendere sommarie informazioni non sarà vincolata al segreto professionale.

Il nuovo Articolo 12 introduce l’elemento normativo delle sommarie informazioni rendendo più chiaro e completo l’articolo vigente in cui “sommarie informazioni” non è menzionato.

Il nuovo Articolo 12:

Articolo 12 – Testimonianza
La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommarie informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione. La psicologa e lo psicologo possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione. In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.

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