Articolo 22 e articolo 6 del nuovo Codice Deontologico degli Psicologi: la correlazione tra autonomia professionale e l’obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali
Gli articoli 22 e 6 del nuovo Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi italiani sono strettamente correlati tra loro. Entrambi gli articoli hanno come obiettivo principale la tutela della dignità e del benessere delle persone che si rivolgono a un professionista della psicologia.
L’articolo 22, intitolato “Condotte non lesive”, stabilisce che la Psicologa e lo Psicologo devono adottare comportamenti che non siano dannosi per le persone che si rivolgono a lei/lui. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono evitare qualsiasi forma di discriminazione, violenza o abuso. Inoltre, la Psicologa e lo Psicologo non devono utilizzare il proprio ruolo professionale per ottenere vantaggi personali o per danneggiare altri.
L’articolo 6, intitolato “Autonomia professionale”, stabilisce che la Psicologa e lo Psicologo hanno il diritto e il dovere di esercitare la propria professione in modo indipendente, senza compromessi o condizionamenti che possano limitare la loro libertà di giudizio e di azione. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono poter scegliere liberamente i metodi, le tecniche e gli strumenti di lavoro che ritengono più appropriati per la situazione specifica e devono essere responsabili dell’utilizzo di questi strumenti.
La correlazione tra questi due articoli è evidente. L’autonomia professionale è un diritto fondamentale della Psicologa e degli Psicologi, ma è anche un elemento essenziale per garantire la tutela delle persone che si rivolgono a loro.
L’obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali
Il secondo comma dell’articolo 22 stabilisce che, nelle attività sanitarie, la Psicologa e lo Psicologo devono attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le linee guida sono documenti che forniscono raccomandazioni su come svolgere determinati interventi, basate su prove scientifiche. Le buone pratiche clinico-assistenziali sono, invece, le procedure e le modalità di lavoro che si sono dimostrate più efficaci nel garantire la qualità e la sicurezza delle cure.
L’obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali è importante per garantire che gli psicologi offrano cure di alta qualità e che rispettino i principi deontologici.
Autonomia professionale e obbligo di attenersi alle linee guida
In un primo momento, l’obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali potrebbe sembrare in contrasto con il principio di autonomia professionale. Infatti, le linee guida possono limitare la libertà di scelta della Psicologa, obbligandola a utilizzare determinati strumenti o metodi di lavoro.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali non è un limite assoluto all’autonomia professionale. La psicologa ha sempre la possibilità di valutare le linee guida per lo specifico caso e, valutare, se applicarle o meno in favore delle buone pratiche clinico-assistenziali.
Inoltre, l’obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali sono normate dall’art. 5 comma 1 della L. 24/17.
Di seguito l’Articolo 5 comma 1 della L. 24/17 (maggiori info):
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita’ preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita’ del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche’ dalle societa’ scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Di seguito il nuovo Articolo 22 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi:
Articolo 22 – Condotte non lesive
La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.
Di seguito uno stralcio di una recente sentenza della Cassazione Penale (Sezione IV n. 37617/21, Presidente Di Paolo, Relatore Pavich):
La giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell’affermare che il rispetto delle “linee guida” non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico; e quindi “nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente”. Pertanto, “non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone” (Sez. 4, n. 8254 del 23/11/2010 – dep. 2011, Grassini, Rv. 249750; più di recente vds. Sez. 4, Sentenza n. 18430 del 05/11/2013, dep. 2014, Loiotila, Rv. 261294; Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263732, e numerose altre). Del resto, ad ulteriore chiarimento della nozione di linee guida da tenere presente nel caso di che trattasi, può ricordarsi che anche nella recente L. n. 24 del 2017 (la c.d. legge Gelli – Bianco), pur non applicabile al caso di specie ratione temporis, il recepimento delle linee guida in appositi elenchi regolamentati e aggiornati mediante decreti ministeriali non ne ha mutato la natura e la finalità: l’art. 5, comma 1, della legge obbliga infatti gli esercenti le professioni sanitarie – nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale – ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (pubblicate ai sensi del successivo comma 3) “salve le specificità del caso concreto”; e d’altronde lo stesso art. 6 della legge prevede l’esclusione della punibilità nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sempreché queste “risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Nel caso di specie, appare evidente che la Corte distrettuale ha completamente omesso di verificare se, rispetto alle peculiarità del caso concreto, il rispetto delle linee guida fosse bastevole o richiedesse, invece, un approfondimento delle condizioni della paziente, mantenendola per qualche tempo in ambiente ospedaliero.
Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp