Qualche suggerimento pratico per gli Psicologi liberi professionisti in tema di prestazione psicologica erogata a soggetti minorenni.
L’Articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi recita:

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Secondo questo articolo, lo Psicologo che intenda effettuare delle prestazioni professionali a minorenni deve ricevere il consenso informato da chi esercita la responsabilità genitoriale (“potestà” è stato sostituito con “responsabilità” con la Legge 154/13, Art. 316 del Codice Civile).
Ciò significa che lo Psicologo dovrebbe far firmare il modulo del consenso informato ad entrambi i genitori (anche se l’Art. 31 non prevede una obbligatorietà di firma) prima di effettuare qualsiasi prestazione professionale sul minorenne. Solitamente, infatti, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Secondo il Codice Civile in caso di affidamento esclusivo (Art. 337-quater):

[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Quindi bisogna sempre prestare massima attenzione e cautela anche nel caso di affidamento esclusivo, mentre nel caso di affidamento super esclusivo, la gestione della salute dovrebbe essere solo in capo al genitore affidatario (controllare sempre la sentenza del Tribunale).
Esempi e suggerimenti pratici:
#1 – Salve Dottoressa, mio figlio sta vivendo un periodo di disagio: non vuole andare a scuola, l’appetito è diminuito ecc. Possiamo fissare un appuntamento così lo vede e valuta cos’ha?
Serve il consenso informato di entrambi i genitori. Per cui, verosimilmente, lo Psicologo inviterà il genitore a recarsi allo studio insieme all’altro genitore per firmare il consenso informato.
#2 – Il genitore che intende fissare un appuntamento con lo Psicologo afferma che il suo coniuge è fuori per lavoro e non può recarsi allo studio. Come si fa?
Il consenso informato deve essere firmato da entrambi i genitori. Se proprio uno dei due è impossibilitato per vari motivi, bisognerà suggerire al genitore committente di rivolgersi al Giudice Tutelare per farsi autorizzare.
#3 – E’ possibile consegnare il modulo del consenso informato ad un solo genitore, il quale lo restituirà, in un secondo momento, firmato anche dall’altro genitore?
Decisamente no. La firma congiunta dovrebbe avvenire innanzi allo Psicologo.
#4 – Salve Dottoressa, sono l’Avv. X. Ho una cliente che è molto preoccupata per il figlio che sta vivendo un periodo di disagio acuto per via della separazione molto conflittuale dei genitori. Vorrei parlarle in privato, la signora è molto preoccupata per via di alcuni segnali di abusi fisici e sessuali sul bambino. Mi servirebbe un professionista noto come lei che certifichi questa sintomatologia.
Sono i casi più pericolosi. Rifiutare probabilmente è la scelta più saggia per due ordini di motivi: 1) serve il consenso informato di entrambi i genitori; 2) lo Psicologo non può refertare alcuna violenza fisica/sessuale a danno del minore. Infatti, non esistono in letteratura scientifica (nemmeno in giurisprudenza) sintomi direttamente ricollegabili all’abuso sessuale. Per quanto riguarda l’abuso fisico, lo Psicologo non è un medico. Si prega di rivolgersi ad un servizio pubblico, in particolare un Pronto Soccorso, grazie. Inoltre, mentre l’Avvocato parla al telefono, sarebbe utile porsi questi interrogativi: “Perché proprio a me? Perché si sta rivolgendo allo Psicologo privato?”: verosimilmente, per utilizzare il referto psicologico da produrre in Procura/Tribunale a supporto di una denuncia sporta o da sporgere o di una causa già in corso.
#5 – L’articolo consente allo Psicologo di prendere in carico il minorenne in caso di necessità, senza consenso, purché avvisi il Giudice Tutelare.
E’ corretto teoricamente, ma praticamente risulta di difficile realizzazione. Poniamo il caso in cui l’intervento è richiesto da un minorenne di 15 anni che ha problemi relazionali con i genitori ai quali non vuole rendere nota la decisione di rivolgersi ad uno Psicologo. Qualche domanda è d’obbligo: chi paga le sedute? Da dove arrivano quei soldi? Come regolarsi con l’intestazione delle fatture e la trasmissione al STS? Inoltre, se il Giudice Tutelare dovesse porre un diniego a tale intervento sanitario, come procedere? E’ vero che l’articolo recita “è tenuto ad informare” e non “a chiedere”, ma il rischio per il libero professionista è troppo alto. Poniamo il caso in cui i genitori dovessero venire a conoscenza della psicoterapia in corso e “convincere” il minorenne ad interromperla perché inutile e dannosa: lo Psicologo si troverebbe da solo ad affrontare tutte le eventuali conseguenze legali del caso. Semplicemente e banalmente: chi ce la fa fare?
E’ possibile reperire il modulo di consenso informato per minorenni sui siti dei vari Ordini regionali.

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