Può capitare che uno psicologo abbia svolto attività di CTP – Consulente Tecnico di Parte – in una perizia in tema di abusi sessuali/maltrattamento (ambito penale).
Il cliente (il padre o la madre), successivamente, chiede allo stesso psicologo di assumere incarico di CTP in una CTU nell’ambito di una separazione.

Lo psicologo può farlo?

Sì, se però riesce a mantenere a rispettare i seguenti principi sanciti dall’art. 26 del Codice Deontologico:

Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Ad esempio, lo psicologo CTP evita di utilizzare informazioni provenienti dall’ambito penale se queste non sono presenti negli atti del civile. E viceversa.

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