Gentile Marco,
sono una psicologa, ho ascoltato con interesse una sua conferenza sul consenso informato e avrei una domanda da farle in merito al rapporto con un pazientez/cliente minorenne, adolescente e quindi capace di autogestirsi, cioè di muoversi autonomamente e di avere un cellulare: pur essendo minore, avendo il consenso orale dei genitori, è possibile (anche per avere un rapporto diretto di fiducia col ragazzo) sentirsi direttamente al cellulare e/o scambiarsi messaggi con whatsapp per accordarsi su un appuntamento o scambiare qualche messaggio sempre inerente alla terapia? Basta il consenso orale del genitore o è proprio preferibile avere a che fare solo col genitore e col ragazzo solo in seduta?
In generale, sia con pazienti minori che con adulti, come sarebbe meglio gestire l’uso di SMS e di messaggi con wapp per una maggiore sicurezza del professionista?
Gentile Collega,
non vi è alcuna norma deontologica che vieta al professionista di avere contatti diretti con il paziente minorenne. L’importante è che chi esercita la responsabilità genitoriale ne sia a conoscenza e, in generale, sia stato acquisito un consenso informato in forma scritta.
Cordialmente.
Marco Pingitore
Risposta a cura dell’Avv. Elena Leardini, Foro di Milano
A mio avviso, come avviene nel mondo del lavoro minorile, il consenso genitoriale è condizione necessaria per la valida costituzione del rapporto giuridico.
Una volta prestato tale consenso e costituito in maniera formalmente corretta il rapporto professionale, esso si instaura direttamente con il minore/paziente, il quale matura ogni e più ampio diritto: tra questi, non solo il diritto al segreto professionale, ma anche e soprattutto il diritto a ricevere la migliore prestazione professionale possibile.
Pertanto, una volta sottoposto e fatto sottoscrivere agli esercenti la responsabilità genitoriale un consenso informato adeguato (che includa l’espressa informazione riguardante il fatto che, da quel momento in poi, lo psicologo avrà contatti diretti con il minore/paziente), ogni atto professionale successivo – ivi compreso, quindi, il valutare se e come avere contatti diretti o anche se e come informarne i genitori – dovrà rispondere ai criteri di correttezza metodologica, adeguatezza, validità ed efficacia richiesti dalle norme deontologiche.

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