Con l’introduzione della legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (legge “biotestamento”) con pubblicazione in G.U. 16/01/2018, l’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi appare superato e inadatto a regolare il comportamento degli Psicologi in caso di prestazione sanitaria nei confronti dei minorenni.
La legge n. 219/17 si intitola “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” per cui è un testo che richiama principi cardine in tema di consenso informato in ambito sanitario sanciti più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità che è da sempre molto chiara e risoluta quando tratta questo argomento.
E’ necessaria una modifica urgente dell’art. 31 poiché risulta superato dai principi di diritto contenuti nella legge n. 219/17. 
Una proposta di modifica, l’unica al momento in Italia, è stata avanzata dal sottoscritto e dal Dott. Gustavo Sergio, già Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, al cui interno vengono richiamati gli artt. 1 e 3 della legge n. 219/17.

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