Prof. Guglielmo Gulotta è Avvocato, Psicologo e Psicoterapeuta. È già professore ordinario di Psicologia giuridica all’Università degli Studi di Torino.

Scarica la manifestazione di voto del Prof. Gulotta

Il Prof. Guglielmo Gulotta, noto anche per l’autorevole commento alla prima stesura del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi, dichiara:

Ho votato Sì pur avendo delle perplessità per il contenuto dell’art. 12, in quanto potrebbe indurre a credere che lo psicologo sia tenuto comunque a violare il segreto professionale anche a semplice richiesta del giudice di raccontare ciò che sa”.

“A mio giudizio questo articolo, se passasse il Sì, andrà commentato adeguatamente per darne una corretta interpretazione che consenta di proteggere finché si può il segreto professionale, ciò soprattutto nell’interesse dei clienti/pazienti/utenti che debbono sentirsi tutelati quando raccontano cose particolarmente private”.
Il Prof. Gulotta precisa inoltre che “comunque bisognerà vedere che ove il professionista sia successivamente accusato (ai sensi dell’art. 622 c.p.) di violazione del segreto professionale potrà legittimamente invocare la giusta causa in quanto messo alle strette dal giudice che lo interrogava”.

Dichiarazione lasciata dal Prof. Guglielmo Gulotta in data 23 settembre 2023 dietro invito dell’Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico (CNOP), autorizzandone la diffusione. La dichiarazione di voto del Prof. Guglielmo Gulotta è importante per la comunità professionale per due ragioni. La prima perché il suo Sì è un’espressione di approvazione ad un articolato deontologico integrato e aggiornato. La seconda perché ci invita ad essere precisi e chiari sul senso della modifica.

La modifica non mina la forza del Segreto professionale. Il segreto professionale è e rimane un punto saldo e irrinunciabile della nostra professione. La modifica, però, richiama tutta la comunità professionale a tenere in mente eventuali (e si spera remote) possibilità in cui possano
verificarsi eccezioni. Tra queste eccezioni l’articolo 12 evidenzia quella relativa al caso in cui il Giudice può imporre di testimoniare là dove ritenga che le dichiarazioni che la professionista è chiamata a dare non siano attinenti al segreto professionale.
È importante che la comunità professionale venga correttamente informata del fatto che un ordine dell’Autorità Giudiziaria, adeguatamente motivato costituisce una «giusta causa di deroga». Resta ovviamente fermo il diritto della Psicologa o Psicologo di chiedere che sia messa a verbale la propria convinzione sulla sussistenza del segreto professionale.

D’altra parte potrebbe un Giudice concretamente imporci di andare contro la legge?

L’articolo 12 tiene conto che l’imprescindibile sacralità del segreto professionale può essere ulteriormente tutelata sensibilizzando la comunità professionale su come comportarsi nei casi di eccezionalità in cui la Psicologa e lo Psicologo possono trovarsi coinvolti.

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