Domanda:

Nell’articolo 22 hanno inserito l’obbligo per gli psicologi ad attenersi alle linee guida sanitarie, il che limita l’autonomia professionale.

In verità, il nuovo Codice Deontologico non ha introdotto nessun obbligo. L’obbligo delle linee guida è stato introdotto, semmai, dalla Legge 24/17 (Art. 5 comma 1):

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita’ preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita’ del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche’ dalle societa’ scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Poi abbiamo l’Art. 590-sexies Codice Penale:

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di questele buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Quindi il nuovo testo revisione del Codice Deontologico non introduce nessun obbligo. Anzi, per mezzo del nuovo Articolo 22 viene introdotto il tema delle linee guida (previste per legge) per informare le Psicologhe e gli Psicologi di tale dettato normativo. L’attuale articolo 22 non è aggiornato per cui il rischio è anche quello di una disinformazione. Leggi di più sul nuovo Articolo 22.

Infine, abbiamo le compagnie assicuratrici. Prendo ad esempio la CAMPI, forse la più diffusa in Italia la cui polizza è giustamente conforme alla Legge 24/17, quindi alle linee guida:

Di seguito il nuovo Articolo 22:

Articolo 22 – Condotte non lesive

La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.

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