Ho letto con grande interesse il post a firma del bravissimo e stimato Collega Pietro Stampa sulla revisione del Codice Deontologico. Egli critica ampiamente la revisione dell’Articolo 8.

L’attuale versione recita:

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Il nuovo Articolo 8 aggiunge “presunti”:

La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.

Quindi la vexata quaestio è l’aggiunta dell’aggettivo “presunti”. Il Collega sostiene che:

Aggiungere ora al testo l’aggettivo “presunti” che contributo interpretativo, che chiarificazione fornisce? Introduce, piuttosto, un ulteriore elemento dubitativo e una inutile, anzi potenzialmente dannosa complicazione sotto il profilo procedurale, quando si dovrà giudicare la condotta di qualche collega che non abbia “presunto” l’esercizio abusivo della professione da parte di qualche counselor, coach, mentor o altro, quando era invece il momento di farlo.

È doveroso constatare dunque la futilità dell’aggettivo “presunti”, aggiunto al testo senza specificare a quale soggetto debba andare in capo il presumere: allo/a psicologo/a?, all’Autorità Giudiziaria?, agli organismi disciplinari dell’Ordine? Per forza, diremmo noi, allo/a psicologo/a, dato che, quando l’Autorità Giudiziaria o gli organismi disciplinari dell’Ordine siano già in possesso della ipotetica notitia criminis, non ricorrerebbe la necessità che l’iscritto/a si attivi per la segnalazione. E quale dovrebbe essere, infine, il criterio da seguire per l’azione disciplinare se – per pura insipienza, svagatezza, disattenzione, indecisione… – lo/a psicologo/a non “presumesse”. Come dimostrare, al caso, che “avrebbe dovuto presumere”?

Opinione personale rispettabilissima, ma:

– l’aggiunta di “presunti” conferma un principio semplice e basilare: solo l’Autorità Giudiziaria stabilisce se un caso segnalato è esercizio abusivo della professione. Fino a condanna definitiva, si deve sempre parlare di “presunta” ipotesi di reato ex art. 348 c.p.

– l’aggiunta dell’aggettivo “presunti” non indebolisce l’articolato, ma stimola e rinforza l’atteggiamento proattivo delle Colleghe e Colleghi nel fare le “sentinelle”, definizione utilizzata nell’articolo del Collega. Perché? Perché molte Psicologhe e Psicologi non segnalano all’Ordine casi di abusivisimo proprio perché l’attuale articolo 8 è perentorio: non presunti, ma “casi (certi) di abusivismo”. E la Psicologa e lo Psicologo magari pensano “non sono sicura che è un caso di abusivismo per cui non ho il dovere di segnalare”. Mentre con l’aggiunta di “presunti”, si avverte la Categoria che è sufficiente il fumus (la puzza oserei dire) di un caso di esercizio abusivo per segnalarlo all’Ordine.

Tuttavia, sono d’accordo con il Collega: l’articolo 8 è sempre stato di difficile applicazione, per questo va cambiato. E nessuno, neanche il più esperto in deontologia, conosce gli effetti di una revisione prima del referendum. Li può solo presumere o ipotizzare. Tant’è che nell’articolo il Collega sostiene che la revisione dell’articolo 8 “potenzialmente dannosa”. Potenzialmente, appunto. Niente di certo.

Invece, chi ha effettuato la revisione ritiene che sia una “brillante innovazione” aggiungere l’aggettivo “presunti” al nuovo Articolo 8 perché si chiarisce meglio l’articolato e si rende più facile la segnalazione, prevedendo che le Psicologhe e gli Psicologi sono tenuti a segnalare al Consiglio dell’Ordine qualsiasi caso di presunto abusivismo, anche in assenza di (presunte) prove concrete.

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