L’articolo 4 del nuovo Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi italiano, intitolato “Principio del rispetto e della laicità”, si pone come obiettivo principale la tutela della dignità e dei diritti delle persone che si rivolgono a un professionista della psicologia.

Il primo comma dell’articolo stabilisce che la Psicologa e lo Psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, deve fornire all’utente informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Tale obbligo di informazione è fondamentale per consentire all’utente di prendere decisioni consapevoli sul proprio trattamento psicologico. Grazie alle informazioni ricevute, l’utente può comprendere le caratteristiche del trattamento proposto, i suoi benefici e rischi, e le modalità di accesso e di svolgimento.

Il secondo comma dell’articolo riguarda il rispetto delle differenze individuali, di genere e culturali. La Psicologa e lo Psicologo devono riconoscere e valorizzare la diversità di ogni persona, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio.

Il terzo comma dell’articolo stabilisce che la Psicologa e lo Psicologo devono rispettare le opinioni e le credenze dell’utente, evitando di imporre il proprio sistema di valori. Il principio di laicità richiede alla Psicologa e allo Psicologo di essere neutrale rispetto alle convinzioni personali dell’utente, senza cercare di influenzarne le scelte.

Il quarto comma dell’articolo riguarda l’utilizzo di metodi, tecniche e strumenti che salvaguardino i principi di rispetto e laicità. La Psicologa e lo Psicologo devono utilizzare strumenti e metodologie che siano scientificamente fondate e che non siano lesive della dignità e dei diritti dell’utente.

Il quinto comma dell’articolo si riferisce ai conflitti di interesse. Quando la Psicologa e lo Psicologo operano in un contesto in cui potrebbero emergere conflitti di interesse tra le esigenze dell’utente e quelle dell’istituzione o dell’organizzazione presso cui lavorano, sono tenuti a esplicitare chiaramente le proprie responsabilità e i vincoli cui sono tenuti.

Il diritto all’autodeterminazione è uno dei principi fondamentali della bioetica. Esso si fonda sull’idea che ogni persona ha il diritto di prendere decisioni autonome in merito alla propria salute e al proprio corpo.

L’articolo 4 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi è in linea con il diritto all’autodeterminazione. L’obbligo di informazione e il rispetto delle differenze individuali, di genere e culturali consentono all’utente di essere in grado di prendere decisioni consapevoli sul proprio trattamento psicologico.

Ecco alcuni esempi concreti di come l’articolo 4 può essere applicato nella pratica:

  • Una Psicologa che inizia un percorso di psicoterapia con un paziente deve fornire informazioni chiare e dettagliate sulle caratteristiche del trattamento, i suoi benefici e rischi, e le modalità di accesso e di svolgimento (qui intervengono i nuovi Articoli 24 e 31: consenso informato sanitario)
  • Una Psicologa che lavora in un contesto scolastico deve rispettare le diversità culturali degli studenti, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio.
  • Una Psicologa che è chiamata a valutare la capacità di un genitore di prendersi cura di un figlio deve rispettare le opinioni e le credenze del genitore, evitando di imporre il proprio sistema di valori.
  • Una Psicologa che lavora in un ospedale deve esplicitare le proprie responsabilità e i vincoli cui è tenuto, nel caso in cui dovessero emergere conflitti di interesse tra le esigenze del paziente e quelle dell’ospedale.

In conclusione, l’articolo 4 del Codice Deontologico degli Psicologi è un importante strumento per garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone che si rivolgono ad una professionista della psicologia.

Di seguito il nuovo Articolo 4 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi:

Articolo 4 – Principio del rispetto e della laicità

La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.

La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.

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