Il primo comma del nuovo Articolo 24 recita:

Articolo 24 – Consenso informato sanitario nei confronti di persona adulte capaci

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. 

L’acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa e dello psicologo.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. 

La psicologa e lo psicologo informano la persona interessata in modo comprensibile, completo, e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.

Finalmente si chiarisce una volta per tutte che è vietato imporre trattamenti sanitari obbligatori contro la volontà delle persone, come nei casi di prescrizioni psico-giudiziarie nei confronti dei genitori separati nelle cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

Una cattiva prassi in uso in molti Tribunali italiani che impongono – mediante prescrizioni, suggerimenti, inviti – i famigerati “percorsi” di sostegno psicologico e/o psicoterapia nei confronti di uno o entrambi i genitori in causa di separazione.

La conseguenza è un illegittimo trattamento sanitario nei confronti di due persone adulte (genitori) senza alcun metodo scientifico a supporto di tali prescrizioni, ma con la delega totale al Servizio Sanitario Nazionale (Consultori) che invece di occuparsi dei LEA sono oberati e caricati da questi casi giudiziari in aperto spregio del consenso informato e delle più basilari regole della Psicologia.

L’approvazione tramite referendum del nuovo Codice Deontologico avvierà un nuovo processo di cambiamento in cui le Psicologhe e gli Psicologi, tra l’altro, potranno servirsi di uno strumento in più per difendersi da queste illegittime prassi: il nuovo Codice Deontologico.

Approvato il nuovo Codice, avvieremo un (nuovo) tavolo di confronto con la Magistratura.

Intanto, approfondisci l’argomento leggendo questo documento approvato all’unanimità dall’Ordine degli Psicologi della Calabria nel 2022.

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4 Comments

  1. L. M. 2 Ottobre 2023 at 10:33 - Reply

    Buongiorno, il trattamento è da considerarsi illegittimo anche se il percorso è stato prescritto a seguito di sospensione condizionale della pena?
    Faccio riferimento ai condannati per reati afferenti al Codice Rosso inviati presso i CUAV (centro uomini autori di violenza)

    • Marco Pingitore 2 Ottobre 2023 at 11:01 - Reply

      Buongiorno,
      bella domanda. L’articolo di riferimento è il 165 Codice Penale.
      In questi casi, la criticità non è tanto il consenso informato (Art. 24 Codice Deontologico) poiché il condannato dà un implicito consenso già al Tribunale e poi esplicito allo Psicologo che dovrà informare il paziente sul trattamento psicologico proposto.
      La criticità rilevante è il precetto dell’art. 26 del Codice Deontologico: lo Psicologo riveste la doppia funzione di cura e di controllo/giudizio. Cioè chi cura il paziente è anche lo stesso soggetto che lo valuta ai fini giudiziari. E’ questa, a mio avviso, la criticità più pregnante.

      Rimango a disposizione.

      Cordiali saluti.
      Marco Pingitore

  2. D.M. 22 Novembre 2023 at 18:44 - Reply

    Buongiorno, oltre il TSO ci sono altri casi previsti dalla legge nei quali si può imporre il trattamento sanitario senza il consenso libero e informato della persona interessata?

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