Certamente, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale che eroga prestazioni psicologiche con finalità sanitaria, quale sostegno psicologico e psicoterapia.
Quindi ogni utente che accede al Consultorio Familiare deve prestare il consenso informato. A tal proposito, lo Psicologo operante nel Consultorio deve acquisire il consenso informato nelle forme ex artt. 1 e 3 della L. 219/17 e degli artt. 24 e 31 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Solo in un caso il Consultorio può derogare all’obbligo del consenso informato: nei casi di IVG – Interruzione Volontaria di Gravidanza.

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