La legge sul Consenso Informato (Legge 22 dicembre 2017, n. 219) all’art. 1 comma 4 recita:
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu’ consoni alle condizioni del paziente, e’ documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita’, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e’ inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Per quanto riguarda il Codice Deontologico, si faccia riferimento soprattutto agli artt. 24 e 31.

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