No, poiché la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) in ambito civile e la Perizia in ambito penale non rappresentano prestazioni psicologiche con finalità sanitaria.
Per cui il Consulente del Giudice (CTU/Perito) non deve acquisire il consenso informato (in forma orale o scritta) in nessun caso.
Anche il CTP – Consulente Tecnico di Parte non deve acquisire il consenso informato dal suo cliente, né in ambito civile, né in ambito penale.
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