No, poiché la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) in ambito civile e la Perizia in ambito penale non rappresentano prestazioni psicologiche con finalità sanitaria.
Per cui il Consulente del Giudice (CTU/Perito) non deve acquisire il consenso informato (in forma orale o scritta) in nessun caso.

Anche il CTP – Consulente Tecnico di Parte non deve acquisire il consenso informato dal suo cliente, né in ambito civile, né in ambito penale.

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By Published On: 15 Ottobre 2021Categories: Codice Deontologico Psicologi0 CommentsTags: , Last Updated: 4 Giugno 2022

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