Può capitare che il Tribunale Ecclesiastico possa convocare lo Psicologo perché “persona informata dei fatti”, in merito ad un procedimento di annullamento del matrimonio di una coppia, ad esempio, seguita in psicoterapia.
Si riceve una raccomandata dal Tribunale Ecclesiastico in cui viene specificato, tra l’altro, che “entrambe le parti in causa hanno provveduto alla dispensa dal segreto professionale”.
E’ necessario chiarire che:
1. è possibile non presentarsi alla convocazione: non è un obbligo.
2. lo Psicologo non è una persona informata dei fatti storici, ma dei “fatti psicologici” (se si fa riferimento ad un trattamento sanitario).
3. la “dispensa” dal segreto professionale non la concedono i pazienti o ex pazienti per mezzo di un soggetto terzo (in questo caso il TE) per cui lo Psicologo non è dispensato, al contrario di quanto viene affermato nella convocazione. Lo Psicologo può essere svincolato (se lo ritiene opportuno) dal segreto professionale direttamente dai pazienti o su ordine del Giudice ex art. 200 c.p.p.

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