L’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi fa riferimento a “persona interdetta”. Vediamo cosa significa.
L’interdizione è normata dall’art. 414 c.c.(Persone che devono essere interdette):

Il maggiore di eta’ e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita’ di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Il Tribunale, mediante il Giudice Tutelare, nomina un Tutore volto a proteggere e tutelare gli interessi personali e patrimoniali dei soggetti dichiarati interdetti giudiziali (maggiori info).
Le funzioni del Tutore sono normate dall’art. 357 c.c.
L’inabilitazione, invece, è considerato uno stato mentale meno grave dell’interdizione (art. 415 c.c.).
Si rimanda al Titolo XII – Capo II – del Codice Civile (artt. 414-432).

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