Il nuovo articolo 9 del Codice Deontologico degli Psicologi: un passo avanti nella tutela dei partecipanti alla ricerca

L’articolo 9 attuale prevede che la Psicologa sia tenuta a informare adeguatamente i soggetti coinvolti in una ricerca al fine di ottenerne il consenso informato. Il consenso deve essere libero, espresso e informato, e deve riguardare gli scopi, le procedure, i metodi, i tempi e i rischi della ricerca.

Il nuovo articolo 9 introduce alcune modifiche significative rispetto a quello attuale.

Innanzitutto, il nuovo articolo 9 estende il concetto di consenso informato anche alla modalità di trattamento dei dati personali raccolti durante la ricerca. Questo significa che i partecipanti alla ricerca devono essere informati su come i loro dati personali verranno raccolti, utilizzati e conservati.

Inoltre, il nuovo articolo 9 specifica che il consenso deve essere ottenuto da tutti i partecipanti alla ricerca, anche da coloro che non sono in grado di esprimerlo validamente per età o altri motivi. In questi casi, il consenso deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, è anche richiesto il consenso dei partecipanti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolti e della collaborazione richiesta.

Infine, il nuovo articolo 9 rafforza la tutela del diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato dei partecipanti alla ricerca.

Il nuovo articolo 9 rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei partecipanti alla ricerca. Esso amplia il concetto di consenso informato, rafforza la tutela dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e garantisce che anche i partecipanti che non sono in grado di esprimere validamente il proprio consenso possano essere coinvolti in una ricerca in modo rispettoso della loro dignità.

Le principali modifiche introdotte dal nuovo articolo 9 possono essere riassunte come segue:

  • Il consenso informato deve riguardare anche la modalità di trattamento dei dati personali raccolti.
  • Il consenso deve essere ottenuto da tutti i partecipanti alla ricerca, anche da coloro che non sono in grado di esprimerlo validamente per età o altri motivi.
  • Il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato dei partecipanti alla ricerca è rafforzato.

Di seguito, il nuovo Articolo 9:

Articolo 9 – Consenso informato nella ricerca

Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della stessa, nonché alla modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso.

Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza.

Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire alla fine dell’attività sperimentale e/o di ricerca, le informazioni dovute e di acquisire l’autorizzazione all’uso del materiale e dati raccolti.

Per quanto concerne le persone che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. È altresì richiesto l’assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

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