Confronto tra il vecchio e il nuovo articolo 21 del Codice deontologico degli psicologi

L’attuale articolo 21 del Codice Deontologico proibisce l’insegnamento a persone estranee alla professione di psicologo dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione stessa. L’articolo prevede inoltre che costituisce un‘aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

Il nuovo articolo 21 del Codice Deontologico [clicca per il visualizzare il nuovo Codice] mantiene il divieto generale di insegnare a persone estranee alla professione di psicologo l’uso di strumenti e tecniche propri della professione stessa. Tuttavia, introduce alcune novità importanti.

Innanzitutto, il nuovo articolo specifica che l’insegnamento di conoscenze psicologiche non è vietato. In questo modo, si riconosce che la diffusione della cultura psicologica è un importante obiettivo della professione.

In secondo luogo, il nuovo articolo prevede che costituisca un’aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione. Questa novità mira a tutelare i cittadini da eventuali abusi da parte di persone non qualificate.

In conclusione, il nuovo articolo 21 del codice deontologico mantiene il divieto generale di insegnare a persone estranee alla professione di psicologo l’uso di strumenti e tecniche propri della professione stessa. Tuttavia, introduce alcune novità importanti che mirano a tutelare i cittadini da eventuali abusi e a promuovere la diffusione della cultura psicologica.

Analisi delle novità

Le principali novità introdotte dal nuovo articolo 21 del codice deontologico sono le seguenti:

  • L’insegnamento di conoscenze psicologiche non è vietato.
  • Costituisce un’aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione.

L’aggravante introdotta dal nuovo articolo 21 mira a dissuadere gli psicologi dall’insegnare a persone estranee alla professione strumenti e tecniche che potrebbero essere utilizzati per esercitare abusivamente la professione stessa. Questa novità è importante per tutelare la sicurezza dei cittadini e il ruolo degli psicologi nella società.

Il nuovo Articolo 21:

Articolo 21 – Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali

La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura psicologica. Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa. Costituisce aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione.

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