Autonomia professionale e condotte non lesive: chiarimenti sui nuovi Articoli 6 e 22

Gli articoli 6 e 22 del nuovo Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi trattano rispettivamente dell’autonomia professionale e delle condotte non lesive. Questi due principi sono strettamente correlati, poiché l’autonomia professionale è essenziale per garantire che le condotte della Psicologa e dello Psicologo siano sempre orientate al benessere delle persone di cui si occupa.

L’articolo 6 afferma che la Psicologa e lo Psicologo devono accettare unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la propria autonomia professionale e il rispetto delle norme del codice deontologico. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono avere la libertà di scegliere i metodi, le tecniche e gli strumenti più adatti al caso specifico, e di applicarli in modo etico e professionale.

La seconda parte dell’articolo 6 specifica che la Psicologa e lo Psicologo devono salvaguardare la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, e che sono responsabili della loro applicazione ed uso. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono essere competenti nell’uso degli strumenti di cui si avvalgano, e che devono essere in grado di giustificare le loro scelte professionali.

L’articolo 22, invece, afferma che la Psicologa e lo Psicologo devono adottare condotte non lesive per le persone di cui si occupano. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono evitare di compiere azioni che possano arrecare danno fisico, psicologico o morale ai loro pazienti.

La seconda parte dell’articolo 22 specifica che la Psicologa e lo Psicologo, nelle attività sanitarie, devono attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono rispettare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso della loro formazione, e che devono essere in grado di garantire un’assistenza di qualità ai loro pazienti.

L’ultima parte dell’articolo 22 vieta alla Psicologa e allo Psicologo di utilizzare il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi. Ciò significa che la Psicologa e lo Psicologo devono evitare di utilizzare la propria posizione professionale per ottenere benefici personali o per favorire terzi.

In conclusione, gli articoli 6 e 22 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi sono fondamentali per garantire la qualità dell’assistenza psicologica e il rispetto dei diritti dei pazienti. L’autonomia professionale è essenziale per consentire alle Psicologhe e agli Psicologi di svolgere il proprio lavoro in modo etico e professionale, mentre le condotte non lesive assicurano che le persone di cui si occupa siano tutelate da qualsiasi forma di danno.

Le principali differenze tra i due articoli sono le seguenti:

  • L’articolo 6 si concentra sulla tutela dell’autonomia professionale della Psicologa e dello Psicologo, mentre l’articolo 22 si concentra sulla tutela delle persone che si rivolgono a lei/lui.
  • L’articolo 6 riguarda la libertà di scelta e di azione della Psicologa e dello Psicologo, mentre l’articolo 22 riguarda la responsabilità della Psicologa e dello Psicologo nei confronti delle persone che si rivolgono a lei/lui.

In conclusione, gli articoli 6 e 22 del nuovo Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi sono complementari e si integrano a vicenda. Entrambi gli articoli sono importanti per garantire che la professione psicologica sia svolta nel rispetto della dignità e del benessere delle persone.

Ecco alcuni esempi di come gli articoli 6 e 22 possono essere applicati nella pratica:

  • Una Psicologa che accetta di lavorare in un contesto in cui non è libera di scegliere i metodi e le tecniche di lavoro che ritiene più appropriati, viola l’articolo 6.
  • Una psicologa che fa pressioni su un cliente per convincerlo a seguire un trattamento o una terapia che non desidera, viola l’articolo 22.
  • Una Psicologa che utilizza la sua posizione professionale per ottenere vantaggi personali, come ad esempio favori o denaro, viola l’articolo 22.

Di seguito il testo dei nuovi Articoli:

Articolo 6 – Autonomia professionale

La psicologa e lo psicologo accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informano il loro Consiglio territoriale. La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; sono perciò responsabili della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 22 – Condotte non lesive

La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.

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