Comunicato per il Referendum revisione Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi
a cura dell’Osservatorio permanente sul Codice Deontologico CNOP
Nel rispetto delle varie posizioni espresse dai singoli, ma ritenuto prevalente l’interesse collettivo dell’intera Comunità professionale di poter accedere ad un’informazione completa, corre l’obbligo di precisare che:
- a. Il Codice Deontologico, nella gerarchia delle fonti normative, è collocato all’ultimo posto.
Questo significa che nessuna norma del Codice Deontologico può porsi in contrasto con norme di rango superiore, tali essendo quelle contenute nel Codice Penale, Civile, di Procedura Civile, di Procedura Penale e, ancor più, nella nostra Costituzione.
Ciò che il Codice Deontologico può fare – e in ciò si fonda in buona parte la sua ragione d’esistere – è tutelare non tanto la Professione in sé, in termini meramente ideologici o corporativistici, quanto calarsi nella realtà quotidiana e porsi a difesa
concreta del corretto esercizio professionale. Pertanto, così come non può legittimare condotte che si pongono in aperto contrasto con norme di rango superiore vigenti, neppure può contenere prescrizioni che pretendano dall’Iscritta e dall’Iscritto condotte impossibili da tenere o che anche solo li espongano al rischio di pesanti ripercussioni a livello personale. - b. Ciò premesso, è bene che la Collettività professionale venga correttamente informata del fatto che un ordine dell’Autorità Giudiziaria che sia adeguatamente motivato e legittimo, perché emanato in forza di una norma contenuta nel Codice di Procedura Penale (art. 200 c.p.p.), non solo può costituire giusta causa di deroga al segreto professionale ex art. 51 Codice Penale (e questo vale per ogni categoria professionale, Medici compresi), ma che l’eventuale inadempimento di tale ordine giudiziario può comportare l’incriminazione ex art. 372 Codice Penale (Falsa Testimonianza, ipotesi di reato a cui viene ricondotta anche la Reticenza ) o ex art. 378 C.P. (Favoreggiamento). In altre parole, sulla base dell’attuale dettato dell’art. 12 C.D., la Psicologa e lo Psicologo che dovessero adempiere ad un motivato e legittimo ordine dell’Autorità Giudiziaria, pur non incorrendo nel reato penale di violazione di segreto professionale (art. 622 C.P.), sarebbero comunque esposti ad una possibile sanzione disciplinare. La proposta di revisione art. 12 C.D. tiene conto di questo e, pur ribadendo esplicitamente la forza del Segreto Professionale, prevede espressamente l’eventualità che la Psicologa e lo Psicologo abbiano testimoniato sulla base di un motivato ordine dell’Autorità Giudiziaria al solo fine di evitare che una simile condotta, possa, ancorché legittima, comunque comportare conseguenze per l’Iscritta o l’Iscritto davanti al proprio Consiglio dell’Ordine. La nuova versione dell’art. 12 C.D. non mina in alcun modo il Segreto Professionale; solo, onora un altrettanto fondamentale Principio di giustizia e coerenza nei confronti dell’intera Categoria professionale.
- c. Sempre tenendo presente quanto scritto alla lettera a), chi legge avrà già certamente compreso che in nessun modo, nessuno, un Codice deontologico potrebbe mai contenere una previsione che consenta, tout court, alla Psicologa o allo Psicologo di intraprendere una qualsiasi attività con un soggetto senza il consenso di questi. A maggior ragione, nel caso in cui tale Soggetto dovesse rientrare in una delle c.d. categorie “fragili” (Minorenni o Incapaci). E, questo, non solo perché è un dato di comune esperienza professionale che, anche quando consentito dalla legge, l’intervento psicologico senza consenso reca in sé un vizio genetico che ne mina pesantemente senso ed efficacia, ma anche perché è la nostra stessa Costituzione che espressamente prevede e difende tale consenso. Pertanto, ogni argomentazione volta a sostenere che la proposta di revisione del Codice deontologico possa mai contenere anche solo una singola norma che consenta alla Psicologa o alla Psicologa di venire meno ai Principi di inviolabilità dei Diritti della Persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Art. 2 Costituzione Italiana), o si fonda su un inescusabile errore di diritto, oppure su personali interessi. In entrambi i casi, non offre un buon servizio alla Collettività professionale. Si rimane a completa disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento si dovessero rendere necessari.
Osservatorio permanente sul Codice Deontologico CNOP
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