Buongiorno, sono una collega e mi sto apprestando a votare il referendum sulla revisione del codice deontologico. Avrei bisogno di un chiarimento sull’art. 31. Ho ascoltato il tuo video sull’argomento, ma mi rimane il seguente dubbio: in caso di genitori separati con affidamento condiviso del minore, è comunque necessario il consenso informato da parte di entrambi i genitori, anche qualora un solo genitore e lo psicologo ravvisino la necessità di intervento?

Grazie della tua domanda.
Allora, in caso di due genitori separati con affidamento condiviso:
– serve consenso informato di entrambi;
– se al primo colloquio conoscitivo con te, ad esempio, la mamma ti dice ok, mentre il padre non vuole il trattamento psicologico per il figlio non puoi vedere il figlio. Li informi che eventualmente la madre (o entrambi) possono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per autorizzare il trattamento. Per cui tu non fai nulla non avendo conosciuto nemmeno il figlio;
– se al primo colloquio conoscitivo con te, entrambi ti danno il consenso, poi dopo, ad esempio, 5 colloqui con il figlio, il padre ritira il consenso, mentre la madre vuole che il figlio continui il trattamento, tu ti fermi. In questo caso la madre si può rivolgere all’Autorità Giudiziaria per farsi autorizzare oppure se tu ritieni la necessità dell’intervento (dopo 5 colloqui sei in grado di valutarlo) puoi rivolgerti tu all’Autorità Giudiziaria, ma sai che se lo fai, rompi il segreto professionale con tutte le conseguenze del caso. Quest’ultima possibilità la suggerisco maggiormente per gli psicologi che lavorano nei Servizi Pubblici.

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