Ho letto questo stralcio di un parere dell’esimio Avv. Prof. Eugenio Calvi:
In totale dispregio di questo basilare principio deontologico, il codice proposto a referendum impone allo psicologo di “rimettersi” alla decisione del Giudice, in caso di “testimonianza”. Con il che diventa, stando alla lettera dell’articolo, sufficiente che un qualsivoglia giudice, con piena sua discrezionalità, richieda allo psicologo di riferire quanto appreso dal proprio paziente, affinché lo psicologo – ignorando l’eventuale dissenso del paziente medesimo – si senta pienamente e deontologicamente autorizzato a spiattellare ciò che, in estrema confidenza, gli è stato, appunto, confidato. Qui occorre anche aggiungere che la distinzione che viene fatta nell’art. 12 tra “sommarie informazioni” e “testimonianza”, limitando alle prime l’obbligo assoluto di segreto, è altamente confusivo, nonché privo di fondamento logico-giuridico, essendo tale distinzione, in punto “segreto”, ultronea.
Secondo il Prof. Calvi il nuovo Articolo 12 nell’ultima parte in cui prevede che:
e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.
dia potere al Giudice di decidere discrezionalmente sul vincolo del segreto professionale dello Psicologo testimone.
In verità, questa nuova novella introdotta nell’Articolo 12 sottoposto a referendum avvisa (dà un alert) agli Psicologi: guarda che se il Giudice ti ordina ti testimoniare, sei obbligato a testimoniare.
E chi lo dice, si potrebbe chiedere qualcuno?
Il secondo comma dell’art. 200 c.p.p.:
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
Andiamo a vedere il Codice Deontologico dei Medici cosa dice sul segreto professionale (Art. 10):
Art. 10
Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.
La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale.
Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.
La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge.
Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.
La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.
Appare contraddittorio questo articolo: da una parte dice che puoi rivelare per obbligo di legge (art. 200 comma 2 cpp “se il giudice ordina, tu testimoni”), subito dopo sostiene che devi stare zitto innanzi al giudice.
Infine, un’ultima precisazione sempre sul parere del Prof. Calvi che sostiene che la psicologia scolastica non sia un’attività sanitaria: la psicologia scolastica è sanitaria. Non è un’attività sanitaria la formazione, ad esempio, svolta dallo Psicologo, ma la formazione può essere erogata anche da un Avvocato: la formazione non è solo Psicologia Scolastica. Quindi: per i trattamenti sanitari interviene il nuovo Articolo 31, per le altre “prestazioni professionali” senza finalità sanitaria interviene il nuovo Art. 4:
La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
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Buongiorno Dottor Pingitore, perdoni il disturbo: leggendo quanto scritto e in virtù dell’articolo 12 volevo porLe una domanda di chiarimento se possibile (relativamente all’ultima parte)
Sia nei casi in cui non si ha il consenso del pz, sia nei casi in cui si abbia il consenso ma lo psicologo sceglie di mantenere il segreto per tutelarlo, il giudice può comunque ordinare allo psicologo di testimoniare solo se ci sono comprovate ragioni?
La ringrazio anticipatamente, anche di tutti questi spunti di riflessione
Buongiorno,
sì, non lo dice solo il nuovo Articolo 12 del nostro Codice, ma la legge. Nello specifico l’art. 200 Codice Procedura Penale:
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni [195 7]
Se hai dubbi, sono a disposizione.
Marco Pingitore