Cosa dice l’art. 590 sexies Codice Penale in tema di linee guida, così come introdotte dal nuovo Articolo 22 del Codice Deontologico?
Tale aggiornamento si è reso necessario per adeguare il Codice Deontologico alla normativa vigente:
Art. 590 sexies Codice Penale:
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Il nuovo Articolo 22, dunque, rispecchia l’aggiornamento necessario secondo la normativa vigente.
L’attuale Articolo 22 nulla dice rispetto alle linee guida ovvero alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Di seguito il nuovo Articolo 22 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi:
Articolo 22 – Condotte non lesive
La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.
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