Articolo aggiornato il 27 settembre 2024

Il nuovo articolo 31 del Codice deontologico degli psicologi, in approvazione nel referendum dal 21 al 25 settembre 2023, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone minorenni. L’articolo, infatti, sancisce il diritto del minore a essere ascoltato e a esprimere la sua volontà rispetto alla richiesta del trattamento psicologico.

Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci

I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela. 

La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità. 

Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria. 

Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. 

Attualmente, l’articolo 31 stabilisce che le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercitava sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Ciò significa che, in assenza del consenso dei genitori, lo psicologo non può incontrare la persona minorenne per valutarne la situazione e decidere se sia necessario un trattamento psicologico.

Il nuovo articolo, invece, prevede che la Psicologa e lo Psicologo possano incontrare la persona minorenne per ascoltarlo e per tenere conto della sua volontà. In questo modo, la Psicologa e lo Psicologo possono valutare la situazione della persona minorenne in modo più completo e può decidere, in accordo con il minore, se è necessario un trattamento psicologico, previo consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il nuovo articolo 31 è in linea con le disposizioni normative vigenti, che riconoscono alla persona minorenne il diritto all’ascolto e all’autodeterminazione. In particolare, l’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite stabilisce che “lo Stato deve garantire al fanciullo che sia in grado di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

Il nuovo articolo 31 rappresenta un importante riconoscimento dei diritti delle persone minorenni e contribuirà a garantire a questi ultimi un’assistenza psicologica più efficace e rispettosa delle loro esigenze.

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