Mi piacerebbe conoscere quante segnalazioni e, soprattutto, quante sanzioni sono state irrogate a Colleghe/i per violazione dell’attuale Articolo 21, specie per violazione del comma:
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
Numero di sanzioni e, naturalmente, eventuali ricorsi in Tribunale per capire quanta giurisprudenza favorevole abbiamo a disposizione dal 2013 ad oggi, anno in cui è stato revisionato l’attuale articolo 21.
Faccio mie le parole dello stimato e bravo Collega Zanon in un suo vecchio articolo proprio sull’articolo 21:
Ora. Capisco le elezioni (ndr mancate). Ma quel minimo di onestà intellettuale che ci dovrebbe caratterizzare impone a tutti di non mistificare la realtà. Specialmente se si è in conflitto di interessi.
Per chiarezza, di seguito l’attuale articolo 21:
L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Di seguito, invece, il nuovo articolo 21 sottoposto a referendum 2023:
Articolo 21 – Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali
La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura psicologica.
Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa.
Costituisce aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione.
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