Mi è stato inviato un altro screenshot accompagnato dal seguente contenuto:

Nella proposta di revisione dell’Art. 4 del Codice Deontologico degli Psicologi il rispetto all’autodeterminazione del paziente/cliente viene cancellato, ma più in generale è il concetto stesso di tutela dell’autodeterminazione a scomparire dall’intero documento revisionato. Viene difficile comprendere quale possa essere la ratio sottostante questa cesura che rappresenta l’eradicazione di un diritto fondamentale, eticamente imprescindibile nella nostra pratica professionale.

QUESTO E’ UNO DEI MOTIVI PER I QUALI VOTEREMO NO AL REFERENDUM tra il 21 e il 25 settembre 2023, a favore della tutela dei pazienti e clienti

Non è così. Il nuovo Articolo 4 – Principio del rispetto e della laicità – recita:

La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.

La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.

L’intero articolo 4 contiene il significato di “autodeterminazione”.

Ancora, l’Articolo 18 – Rispetto della libertà di scelta:

In ogni contesto professionale la psicologa e lo psicologo devono adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell’ente o della persona cliente e/o paziente, della professionista o del professionista cui rivolgersi.

Ancora ancora, Articolo 32 – Prestazione richiesta da un committente:

In tutti i casi in cui la persona destinataria ed il committente non coincidano, la psicologa e lo psicologo tutelano prioritariamente la persona destinataria dell’intervento stesso.

In sintesi, il nuovo Codice Deontologico tutela e promuove il diritto all’autodeterminazione, anche in relazione al consenso informato sanitario ex artt. 24 e 31.

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