Dal 21 al 25 settembre si terrà il referendum online sul Codice Deontologico.
La votazione avverrà esclusivamente in modalità online.
Per esprimere il proprio voto sarà necessario accedere all’area riservata con SPID o CIE e accedere alla piattaforma di voto VotarePA ed esprime e la propria preferenza.
UNO: una buona ‘costruzione’
La revisione è stata molto partecipata, bene costruita tecnicamente, politicamente, istituzionalmente: per questo ha potuto essere approvata all’unanimità dal Cnop.
Se le Istituzioni sono rappresentative, il consenso referendario della Comunità dovrebbe essere un esito ‘naturale’ di tutto il percorso.
DUE: visioni e reVisioni, il dire e il fare
Gli interventi revisionali non sono stati affatto di poco conto.
Ognuno potrebbe ritenerli tali confrontandoli con un proprio ideale di Codice, la fantasia di una riscrittura totale attorno ad un pensiero nuovo, rotondo e radicale.
Ma, nella realtà non può mai funzionare così: ci sono le condizioni date, i mandati assegnati, i paletti posti da una professione giuridicamente riconosciuta, dai vagli normativi -giuridici, clinici-epistemologici, tecnici-formali, gli obbligati equilibri di fattispecie, rimandi e sequenze logici, correttezza e precisione lessicali.
Alla fine ciò che può restare nel setaccio di un articolato giuridico-formale è sempre meno di quello che ci si auspica in partenza e molto più vicino all’articolato precedente di quanto si ipotizzava.
Da questo punto di vista, 17 interventi revisionali non sono affatto pochi e, assieme ad altre integrazioni (Premessa Etica, titolazione degli Articoli…) ed adeguamenti (di Genere…), producono significative quote di cambiamento ed innovazione.
E comunque, anche se non si può trasferire totalmente una visione dentro un articolato, si possono immettere punti rappresentativi di quella visione, che orientano l’articolato in quella direzione.
Da questo punto di vista, la revisione è stata anche una reVisione, è stata molto vigilata dal punto di vista epistemologico, culturale, ideologico: di ciò che non è stato detto adesso, è stato orientato e preparato il dire futuro.
TRE: Premessa e Principi Etici
La Revisione del 2023 ha previsto una Premessa Etica al Codice contenente anche quattro Principi Etici: Rispetto e promozione dei diritti e della dignità delle persone e degli animali; Competenza; Responsabilità; Onestà e integrità, lealtà e trasparenza.
Premessa e Principi rendono il Codice più bello e compiuto: ci ricordano che, per ogni psicologo, c’è ‘una base’ di vincolo etico prima ancora dei sinoli precetti dell’articolato, che il vincolo etico non si risolve nel precetto, si misura ma non si sostanzia solo nell’adesione o nella deroga al precetto.
Collocare l’Etica in premessa all’articolato deontologico indica anche una direzione: man mano che i Principi si distingueranno dai precetti, il taglio dell’articolato sarà più giuridico-formale, prevedrà articoli di più chiara e diretta applicabilità, con deroghe più agevolmente accertabili, misurabili e sanzionabili.
Un articolato de-ideologizzato libererà anche maggiormente il dibattito dentro la comunità professionale riguardo ai temi più controversi che informano la società e la cronaca.
È un Codice che vuole dire meno assertivamente tutto a tutti e ‘ascoltare’ di più il dibattito nel mondo (adeguamento di Genere, nuovo art. 4…) e nella comunità professionale.
QUATTRO: la titolazione degli articoli
La Revisione ha previsto la titolazione degli articoli che consentirà anche il richiamo per argomento e favorirà, quindi, la pronta consultazione.
I titoli renderanno, inoltre, più agevoli quei raggruppamenti tematici che consentiranno –in un tempo successivo- di sequenziare più coerentemente gli articoli del Codice con Capi diversamente previsti.
CINQUE: l’adeguamento di genere
L’adeguamento di genere è sempre questione controversa tra forma e sostanza ma è prevalsa ‘ideologicamente’ la sua assunzione nel Codice, sia perché il Codice deve essere permeabile ai ‘dibattiti del mondo’ (vertice sociale della Deontologia) sia perché i numeri della comunità professionale degli psicologi la rende particolarmente sensibile al tema.
La percentuale di psicologhe è, infatti, dellì84% e sale addirittura al 92% nella fascia di età sotto i 29 anni: sarebbe stato, quindi, particolarmente ‘antiestetico’ in questo caso ‘rivolgersi al maschile’.
Allo stesso modo, anche in futuro, il Codice non sarà mai impermeabile a tutte le evoluzioni del dibattito sociale sui generi e le identità -qualora giuridicamente riconosciute- di genere, assumendo ogni cambiamento che fosse giustificato dai ‘numeri’ e dalla conseguente domanda di rappresentatività.
SEI: le parole ‘scelte’
Le precisazioni lessicali hanno avuto un portato di sostanza, assumendo precisazioni scientifiche, culturali e normative intervenute nel corso degli ultimi decenni: hanno reso, quindi, il Codice terminologicamente più ‘corretto’ e contemporaneo.
SETTE: gli artt. 24, 4 e 31
Nel merito più stretto dell’articolato, la Revisione ha toccato 17 precetti e ne ha riscritto radicalmente alcuni, risolvendo problemi annosi come, per esempio, la discrepanza tra misura deontologica e misura giuridica del Consenso Informato.
Il Codice ha assunto -all’art. 24- la Legge 219/17 sul Consenso Informato che, in quei termini modulistici ed informativi, lo riferisce solo ai Trattamenti Sanitari e rende più flessibili i modi di acquisizione e documentazione.
Il Codice non lascia però senza Consenso Informato le altre Prestazioni Professionali: semplicemente -all’art. 4- lo prevede con informazioni, modi di acquisizione e modi di documentazione coerentemente modulati sulle caratteristiche della Prestazione riguardata.
Le altre Prestazioni professionali sono dunque ‘liberate’ da quegli stessi termini precettivi che la Legge 219/17 prevede per i Trattamenti Sanitari.
Con la previsione dell’assenso del Minore, il Codice assume –all’art. 31- le nuove soglie di autodeterminazione del minore ormai prefigurate per sempre più ambiti e Settori.
OTTO: l’art. 21
L’art. 21 è stato completamente riscritto.
La precedente revisione del 2013, anche se svolta in violazione dell’art. 41 del C.D. e formulato con quale disequilibrio di fattispecie (non tocca al Codice Deontologico di insegnare a livello tecnico professionale), provava a rispondere alle domande di allora.
Tuttavia da allora sono cambiate molte cose.
L’articolo 21 non ha visto ridurre la sua esposizione disciplinare: un’ipotesi è che le utili (al tempo) aggiunte chiarificatrici e specificatrici abbiano fatto disperdere i punti più essenziali e concreti di ciò che è lecito e ciò che è deroga.
Il taglio sempre più giuridico-formale che si vuole dare al Codice ha fatto risaltare sempre di più quei disequilibri di fattispecie, quei passaggi più incoerenti con ciò che conta in un articolato giuridico formale, applicabilità degli articoli, accertabilità, misurabilità e sanzionabilità delle deroghe.
Sia dal punto di vista culturale che normativo (dalla Sentenza di Cassazione 11545 in poi) sempre più si sta valutando l’abuso più nell’ottica dello ‘scopo’ che del perseguimento di competenze che, a loro volta, stanno allentando sempre più la pregnanza giuridica dell’esclusività.
Si sono aggiunti altri 10 anni di esercizio professionale che espongono oggi meno pressantemente l’esigenza di dovere ancora spiegare ai colleghi (tanto più in un ambito del tutto incongruo) quali sono i loro atti professionali.
Questo tempo diverso ha domandato una riformulazione del 21 nel senso di pochi commi chiari, essenziali e concreti.
La nuova formulazione esplicita in modo netto la differenza tra insegnamento di conoscenze psicologiche che promuove la diffusione culturale della psicologia e l’insegnamento a soggetti estranei alla professione dell’uso di strumenti, tecniche e metodi propri della professione psicologica.
Ovviamente questi secondi insegnamenti costituiscano una violazione deontologica tanto più grave quanto più sono finalisticamente volti alla precostituzione di esercizi abusivi.
Ed è di tutta evidenza che questi illeciti nulla abbiano a che fare con il principio costituzionale della libertà di insegnamento della scienza e dell’arte.
NOVE: altri interventi revisionali
L’art. 17 ha coerentemente assunto la ‘riservatezza’ al posto della ‘segretezza’ essendo per l’appunto nel gruppo tematico degli articoli sulla riservatezza e riferendosi a dati e documentazione.
Questo articolo ha inoltre perso un comma significativo solo in via di Principio ma di difficile applicabilità.
Questa soppressione è anche esemplare della direzione sempre più giuridico-formale che si vuole dare all’articolato.
L’art. 8 ha assunto ‘presunti’ perché tali sono da ritenersi gli abusi fino al terzo grado di giudizio.
L’art. 32 ha aggiunto coerentemente il comma che fa ‘prevalere’ la persona destinataria dell’intervento sul committente al comma che raccomandava di informare entrambi circa i termini dello stesso.
Non vengono dettagliati qui tutti gli altri interventi revisionali: ne sono stati selezionati alcuni più importanti o più rappresentativi.
DIECI: i soggettivi filtri valutativi
Ogni psicologo deve sempre tenere presente che né Codice né Manuali possono risolvere i dilemmi deontologici senza quei filtri valutativi che consentono la migliore calibratura applicativa, ogni volta con riferimento alla soggettività dei contesti, dei momenti e delle persone riguardate.
La traduzione applicativa non è mai automatica, dipende da molte variabili di cui può avere il polso solo lo psicologo direttamente esposto nel dilemma.
Inoltre, spesso sono in conflitto interessi entrambi legittimi; spesso –su uno stesso punto giuridico – una Norma non sospende l’altra; spesso competenza ed esperienza descrivono una soggettiva diversa capacità di governo dei conflitti: sono tutti casi che possono prevedere ‘bilanciamenti diversi’ della migliore condotta.
Non si tratta di scegliere tra due opzioni ma di individuare i migliori punti di equilibrio ‘dentro e tra’ i vertici deontologici (etico, scientifico e sociale): non è un’operazione accreditabile alla formulazione dell’articolo per quanto ben cognitivamente posseduta; la ricerca del migliore bilanciamento è solo nelle prerogative di ogni singolo psicologo.
Che, per questo, deve essere dotato di una procedura di pensiero deontologico, essere capace di un suo soggettivo pensare deontologico.
Alla ‘migliore condotta’ sono indispensabili il Codice deontologico e la conoscenza dell’articolato; sono indispensabili i Manuali con la ‘spiegazione’ degli articoli e l’indicazione delle loro linee applicative; sono indispensabili, soprattutto, il singolo psicologo e il suo corretto pensare deontologico.
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