Prima di erogare una prestazione psicologica in un Istituto Scolastico potrebbero essere utili questi spunti per ridurre al minimo il rischio di violazioni del Codice Deontologico.

#1 – Che tipo di prestazione erogherò?

Sanitaria oppure formativa? Le due attività differiscono notevolmente tra loro e richiedono differenti incombenze. Se la prestazione è sanitaria richiede il consenso informato prestato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela degli studenti.

#2 – Quali sono gli obiettivi della prestazione?

Quali sono gli obiettivi? Questi dovrebbero essere esplicitati e condivisi con il Dirigente scolastico e, nel caso di prestazione sanitaria, anche con gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela (consenso informato).

#3 – Un errore frequente: prima entro nella scuola, poi cerco di capire cosa fare

Un errore molto frequente. Bisogna avere le idee chiare prima di erogare qualsiasi prestazione all’interno dell’Istituto Scolastico.

#4 – Il consenso informato nei casi di prestazioni con finalità sanitaria

Il consenso informato deve essere acquisito direttamente dallo Psicologo poiché è un atto non delegabile. E’ un errore grave e molto frequente (purtroppo) acquisire il consenso informato per mezzo degli addetti amministrativi dell’Istituto.

#5 – Prevedere la modalità di comunicazione con i genitori

Nel caso di “sportello d’ascolto”, bisogna prevedere (prima della sua attivazione) in che modo i genitori verranno coinvolti. Ad esempio, se chiedono allo Psicologo informazioni sul figlio, lo Psicologo che fa? Se i genitori chiedono una relazione?

#6 – La privacy nello sportello d’ascolto

Chi può sapere e cosa? Come verranno coinvolti i docenti? E il dirigente scolastico? Lo Psicologo cosa e a chi può riferire riguardo ai colloqui psicologici svolti con gli studenti minorenni?

#7 – Autonomia professionale e conflitto d’interessi

Lo Psicologo, ex art. 6 del Codice Deontologico, è autonomo professionalmente. Questo aspetto deve essere chiarito sin dall’inizio. Così come è necessario prestare massima attenzione ai casi di potenziale conflitto d’interessi (Art. 26 C.D.): lo Psicologo, ad esempio, non potrebbe prendersi in carico uno studente e contemporaneamente il genitore o i genitori.

#8 – Contemporanea funzione formativa e sanitaria

Attività formativa e sanitaria (finalità) dovrebbero essere distinte e separate. Criticità potrebbero sorgere nel doppio ruolo dello Psicologo: agli stessi studenti lo Psicologo fa formazione e contemporaneamente eroga loro supporto psicologo per mezzo dello sportello d’ascolto.

#9 – Obbligo di referto e denuncia

Esplicitare sin dall’inizio che lo Psicologo scolastico è un Pubblico Ufficiale per cui oltre all’obbligo di referto, vi è quello di denuncia.

#10 – Conservazione della modulistica

Chi conserva cosa? I moduli o le videoregistrazioni del consenso informato, gli appunti, ecc. come e da chi verranno conservati? Che diritti hanno la scuola e i genitori?

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