#1 – Come va acquisito il consenso informato nei casi c.d. “sportello d’ascolto psicologico” presso le scuole?

Il consenso informato va acquisito direttamente e personalmente dallo psicologo. L’acquisizione non è delegabile. Per cui sarebbe necessario organizzare un incontro-colloquio con gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dei destinatari minorenni della prestazione psicologica e successivamente fargli sottoscrivere il modulo del consenso informato.

#2 – Troppo complicato, com’è possibile convocare centinaia di genitori?

La procedura di acquisizione non è delegabile. Tutte le linee guida che suggeriscono differenti modalità rischiano di far commettere gravi errori allo psicologo. Ad esempio, è scorretto far acquisire il consenso informato, tramite mera sottoscrizione di un modulo, agli addetti amministrativi dell’istituto scolastico. Il consenso informato è un atto sanitario.

#3 – Alternative all’incontro-colloquio con i genitori?

L’incontro-colloquio si può organizzare anche online, videoregistrandolo. La clip videoregistrata sostituirà il modulo cartaceo.

#4 – E’ possibile videoregistrare un video in cui lo psicologo spiega la funzione dello sportello d’ascolto e inviarlo ai genitori?

No, questa procedura non rispecchia i principi del consenso informato. L’acquisizione del consenso informato è un atto di condivisione e partecipazione in cui gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela hanno il diritto di chiedere chiarimenti al sanitario sulla prestazione che andrà ad erogare.

#5 – E’ possibile inviare il modulo del consenso informato via email ai genitori?

No, la procedura è scorretta. Come al punto #4, l’atto di acquisizione del consenso informato deve essere partecipato. Il consenso informato non corrisponde ad un atto amministrativo, ma sanitario. Non vi sarebbe alcuna garanzia che i genitori comprendano i contenuti del “modulo”, anche se dovessero sottoscriverlo.

#6 – Lo psicologo è tenuto al segreto professionale nei casi di sportello d’ascolto?

La questione del segreto professionale va stabilita nel contratto tra psicologo ed istituto scolastico, ma soprattutto nel consenso informato. Chiaramente chi fornisce il consenso informato ha il diritto di conoscere le condizioni di salute dello studente minorenne. Bisognerebbe stabilire i limiti del segreto professionale nei confronti del committente (la scuola). Anche questo aspetto fa parte del consenso informato nell’ambito della psicologia scolastica.

#7 – Nel consenso informato devo anche inserire i riferimenti agli artt. 11, 12, 13 del Codice Deontologico?

Sì, preferibilmente. Tuttavia, dietro gli artt. 11, 12, 13 del CD si “nascondono” delle normative di rango superiore al Codice Deontologico che lo psicologo deve rispettare in ogni caso.

#8 – Posso delegare la segreteria della scuola per l’acquisizione del consenso informato in cui indico i miei contatti per eventuali chiarimenti?

Come detto sopra, no. La procedura è scorretta. L’incombenza dell’informazione sanitaria è in capo allo psicologo. Non si può pretendere che i genitori, al bisogno, contattino lo psicologo per chiedergli chiarimenti su che cos’è lo sportello d’ascolto.

#9 – L’articolo 31 del Codice Deontologico sostiene che è necessario acquisire il consenso informato per tutte le prestazioni professionali, non solo per quelle sanitarie.

Sì, è vero, ma l’attuale articolo 31 presenta delle significative criticità da risolvere al più presto. Il consenso informato va acquisito nei casi di prestazioni sanitarie e nei casi di ricerca scientifica (art. 9 CD).

#10 – Quindi se svolgo una giornata di formazione a scuola sul tema del bullismo non devo acquisire il consenso informato?

No, non è necessario perché la formazione non ha una finalità sanitaria.

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