Pare che i Medici italiani, dal 2017, siano disperati. Infatti, nel 2017 viene promulgata la Legge n. 219 sul consenso informato (e non solo).
L’Art. 3 di questa Legge recita:

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Tantissimi medici dal 2017 si stanno chiedendo disperatamente: ma come si fa ad acquisire la volontà del minore? Il Medico «deve vedere il minore prima del consenso dei genitori?». Un caos nella Categoria dei Medici. Non si parla d’altro.

E invece no. Nessuna polemica, nessuno si dispera.

Solo nella nostra Categoria taluni si interrogano «Nella pratica come deve fare lo psicologo per rilevare la volontà del minore? Deve vedere il minore prima del consenso dei genitori?», sostenendo che la revisione del Codice è sbagliata perché avrebbe dovuto prevedere la prassi da seguire.

Rilevare la volontà del minore o raccogliere la volontà del minore? Meglio “raccogliere”:

– Rilevare implica un’azione passiva, quasi come se la volontà del minore fosse un dato oggettivo da individuare.
– Raccogliere suggerisce un processo attivo di ascolto, comprensione e interpretazione delle opinioni e dei desideri del minore. Questo riflette l’importanza di coinvolgere attivamente il minore nelle decisioni che lo riguardano, in linea con il principio del “superiore interesse del minore”.

Se si usa “rilevare”, non si ha ancora ben chiaro la ratio della Legge e del nuovo Articolo 31 del Codice Deontologico:

La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.

Come si raccoglie la volontà del minore?

Sicuramente sarebbe necessario effettuare un colloquio con entrambi i genitori (esercenti la responsabilità genitoriale). Effettuare un’analisi approfondita della (loro) domanda. Poi è necessario incontrare il figlio per, appunto, raccogliere la sua volontà. Qui ci sono varie opzioni:

– fare incontro con genitori e figlio
– fare incontro prima con i genitori e poi con il figlio (i genitori, ad esempio, rimangono in sala d’attesa)
e così via. Sempre tenendo conto dell’età del figlio e, soprattutto, ogni situazione va valutata caso per caso.

Non può essere il Codice Deontologico ad illustrare le metodologie da adottare, le prassi da seguire: è lo Psicologo che è responsabile delle proprie azioni. Così come non può essere il Codice Deontologico a dettare le regole dell’acquisizione del consenso informato nei confronti dei soggetti adulti (Art. 24): il modulo lo faccio firmare al termine del primo colloquio o all’inizio del secondo?

Rimango in attesa del nuovo Codice Deontologico dei Medici per vedere se verrà inserita la prassi da seguire per raccogliere la volontà del minore.

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By Published On: 31 Agosto 2024Categories: Codice Deontologico Psicologi0 Comments on Sulla volontà del minore nell’Articolo 31Tags: Last Updated: 31 Agosto 2024

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