Gentile Marco,
in materia di consenso informato per minore a chi devo rivolgermi per delucidazioni? Deve essere firmato da entrambi i genitori, ma nei casi in cui un genitore (padre) è agli arresti domiciliari, come si procede?

Il consenso informato per le prestazioni sanitarie di tipo psicologico, in capo a persone minorenni, deve essere acquisito da chi esercita la responsabilità genitoriale, solitamente entrambi i genitori.
Nel suo caso, è pacifico ritenere che anche il padre, nonostante agli arresti domiciliari, eserciti ancora la responsabilità genitoriale senza limitazioni, per cui è necessario anche il suo consenso informato.
Considerato che il c.i. deve essere acquisito di persona (entrambi i genitori devono essere presenti durante la sottoscrizione del modulo) è possibile riferire alla madre di rivolgersi al Giudice Tutelare per ricevere specifica autorizzazione per erogare la prestazione sanitaria.
E’ vero che l’art. 317 Codice Civile prevede al comma 1 che « Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro», ma è troppo rischioso per lo Psicologo assumersi la responsabilità di intraprendere una prestazione sanitaria in queste condizioni.
In sintesi, le suggeriamo:
– verificare, prima di tutto, se il padre ha un provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni sulla Salute del figlio. Per verificarlo, è necessario farsi dare copia del decreto/provvedimento del Tribunale, inserirlo nella cartella clinica e farne riferimento nel contratto e nel modulo del consenso informato da far sottoscrivere solo alla madre
– in caso negativo (responsabilità genitoriale conservata per entrambi), non intraprendere la consulenza psicologica in capo al figlio e suggerire alla madre di rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale
– una volta che il Giudice Tutelare ha autorizzato, si può procedere.

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