In seguito alla LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 che ha istituito le professioni pedagogiche ed educative (Albo dei pedagogisti e dell’Albo
degli educatori professionali socio-pedagogici), è stato emanato questo comunicato CNOP «a seguito delle numerose segnalazioni pervenute».

Si precisa che, da un punto di vista deontologico, la doppia iscrizione a due Albi differenti, ad esempio Psicologo e Pedagogista o, addirittura, la tripla iscrizione Psicologo, Pedagogista ed Educatore non esime lo Psicologo dall’osservanza dei precetti del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi.

Nello specifico, è necessario prestare la massima attenzione alle cautele contenute nell’Art. 26:

Articolo 26 – Principio dell’astensione

La psicologa e lo psicologo si astengono dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con la natura e l’efficacia delle loro prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. La psicologa e lo psicologo evitano, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti di altre persone, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne credibilità ed efficacia.

Infine, si evidenzia che i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici non corrispondono a figure sanitarie. Infatti, il Ministero vigilante dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è quello della Giustizia. Per gli Psicologi è quello della Salute.

Ulteriore chiarimento: ogni “Ordine delle professioni pedagogiche ed educative” avrà due Albi, quello del Pedagogisti e quello degli Educatori professionali socio-pedagogici.

Ulteriore chiarimento (post pubblicazione articolo): la figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico (Ministero Giustizia) è differente da quella dell’Educatore professionale (Ministero Salute – D.M. 08.10.1998, n.520 – G.U. 28.04.1999, N. 98)

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