DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75
Il recente decreto legge D.L. 22 giugno 2023, n.75, detto “PA bis” convertito in legge, contenente disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, contiene l’art. 8-ter che riguarda disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell’Ordine degli psicologi.
Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, dovrà emanare un regolamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in cui disciplini la procedura elettorale per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli psicologi.
Il regolamento deve disciplinare anche le modalità per l’integrazione degli iscritti all’albo B dell’albo professionale all’interno della commissione deontologica nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla medesima sezione B dell’albo.
Le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione si svolgeranno dopo l’emanazione del decreto del Ministro della Salute, non oltre il 31 dicembre 2024.
Il decreto prevede che andranno riviste:
b) le modalita’ per l’integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera i), del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell’albo professionale dell’Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Cosa dice l’art. 3 comma 3 lettera i) del Decreto Legislativo del 1946?
i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzieta’ del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
In sintesi, chi giudica un collega incolpato di aver violato il codice deontologico dovrà essere diverso da chi istruisce la sua pratica. Nello specifico, nella commissione deontologica che dovrà occuparsi della fase istruttoria, non potranno essere presenti componenti che poi giudicheranno la collega. Attualmente, nelle commissioni deontologiche dei vari Ordini territoriali possono essere presenti sia Consiglieri (che poi saranno chiamati a giudicare), sia Colleghe e Colleghi esterni al Consiglio dell’Ordine territoriale. Quindi la funzione istruttoria si sovrappone a quella giudicante.
Con l’introduzione del recente Decreto Legge, queste due funzioni dovranno essere separate.
E’ già stato predisposto, da tempo, dal CNOP un regolamento disciplinare che recepisce in anticipo queste novità.
Vi terrò aggiornati sull’evoluzione di questa rivoluzione procedurale.
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