Alcuni Ordini territoriali degli Psicologi hanno adottato dei regolamenti disciplinari in cui è prevista una prima fase istruttoria a cura della Commissione Deontologica.

Come funziona

All’Ordine territoriale arriva un esposto nei confronti di un iscritto. La segreteria dell’Ordine che riceve l’esposto lo inoltra automaticamente alla Commissione Deontologica costituita da Consiglieri e membri esterni al Consiglio.
La Commissione ha il compito di istruire sommariamente la pratica ed esercita anche dei poteri tra cui l’archiviazione immediata dell’esposto nei casi di palese infondatezza della segnalazione e l’audizione dell’iscritto il quale può anche depositare delle prime memorie difensive.
Esaurita l’istruttoria, la Commissione decide per l’archiviazione immediata oppure per l’inoltro al Consiglio nei casi di ipotesi di violazione deontologica, cioè la Commissione ritiene che la segnalazione sia fondata.

Il Consiglio dell’Ordine, ricevuta la relazione da parte della Commissione, si riunisce e avvia (con delibera) il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto.

Quali criticità

L’art. 27 della L. 56/89 recita:

1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

La L. 56/89 non prevede alcuna istituzione di Commissioni deontologiche, ma questa criticità può essere superata nel momento in cui nel regolamento disciplinare viene prevista una Commissione che svolge solo funzioni istruttorie e non decisorie. La differenza tra potere istruttorio e decisorio potrebbe rappresentare una criticità. Un conto, infatti, è istituire una Commissione con soli poteri istruttori che svolge, lasciatemi passare questo termine, il “lavoro sporco” per conto del Consiglio. La Commissione, in tal caso, svolge l’istruttoria, ma non prende nessuna decisione (ad esempio l’archiviazione immediata) perché non può farlo.
Un altro conto è prevedere una Commissione con poteri decisori oltre che istruttori. In questi casi, se la Commissione decide di non archiviare vuol dire che è già orientata ad irrogare una sanzione disciplinare nei confronti dell’iscritto, infatti chiede al Consiglio di aprire il procedimento disciplinare.
La domanda è la seguente: è legittimo aprire il procedimento disciplinare dopo che la Commissione ha istruito il caso e dopo aver preso, in qualche modo, già una decisione? Se la Commissione non ha archiviato immediatamente, vuol dire che la segnalazione è fondata.

Come detto, la L. 56/89 prevede correttamente che sia il Consiglio ad iniziare il «procedimento disciplinare d’ufficio» e all’interno del procedimento disciplinare dovrebbe svolgersi l’intera istruttoria, non al di fuori di esso. Quindi nel momento in cui arriva un esposto all’Ordine il Presidente, per conto del Consiglio, apre subito il procedimento disciplinare avvisando l’iscritto via pec della segnalazione e inviandogli tutta la documentazione pervenuta. Si attende la sua (eventuale) memoria difensiva e da quel momento la Commissione può iniziare ad istruire il caso rispettando il contraddittorio: esposto vs memoria difensiva dell’iscritto.
Questa procedura prevede sin da subito un responsabile del procedimento ex L. 241/90 e tutte le garanzie per l’iscritto che viene subito a conoscenza dell’esposto a suo carico e, ad esempio, può porre immediatamente fine alle sue (eventuali) condotte professionali sbagliate.

In ogni caso, sostengo l’esternalizzazione della Commissione deontologica, cioè composta da membri esterni al Consiglio. Ma questo è un altro articolo.

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